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Approvo

Legge Regione Veneto sul Pane

Pubblicata la legge regionale n. 36 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane”

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la legge regionale n. 36 “Disposizioni in materia di produzione e vendita di pane”, pubblicata nel BUR n. 115 del 27 dicembre 2013 (ved. allegato).

 

La norma recepisce le indicazioni e proposte in merito alla necessità di tutelare il prodotto artigianale di qualità, mettendo nelle condizioni il consumatore di riconoscerlo rispetto al pane congelato o di provenienza estera.

 

I principali contenuti della norma riguardano i seguenti ambiti:

 

- definizione di pane: l’articolo 2 introduce la possibilità di definire “pane fresco” unicamente il prodotto lavorato e venduto nella stessa giornata in cui è stato completato il processo produttivo, escludendo la possibilità di congelamento dell’impasto.

 

- responsabile dell’attività produttiva: l’articolo 2 e 5 prevedono che per ogni impresa di panificazione sia previsto un “responsabile dell’attività produttiva” (nella persona del titolare, di un socio e di un dipendente) che garantisca il rispetto delle regole produttive, delle norme igienico sanitarie e l’utilizzo di materie prime conformi alle vigenti leggi. Tale figura dovrà frequentare un apposito percorso formativo, che sarà definito nei contenuti e nella durata con un’altra delibera della Giunta Regionale. Sono esentati da questo obbligo formativo coloro che esercitano l’attività da almeno 3 anni (ved. comma 3 articolo 5).

 

- Forno di Qualità: l’articolo 6 introduce questa qualifica, che sarà disciplinata con apposita delibera da parte della Giunta Regionale, da attribuire ai forni che rispondano a determinati requisiti, in modo da poter garantire il consumatore sul rispetto di qualità e tipicità delle produzioni.

 

- Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione del Veneto: l’articolo 7 prevede la creazione di un registro regionale in cui verranno inserite le produzioni tipiche e tradizionali della panificazione veneta al fine di promuoverle e tutelarle.

 

Come si può notare in alcune parti la legge non è attualmente operativa perché necessita di ulteriore provvedimento della Giunta Regionale.

L’unico obbligo effettivamente cogente, per le imprese che già esercitano l’attività, è quello previsto dall’art. 10 comma 1: comunicazione allo Sportello Unico delle attività Produttive del nominativo del responsabile del panificio.

Tale comunicazione va effettuata entro l’11 aprile 2014.

Per tale adempimento, da fare esclusivamente in via telematica al SUAP,  sono a disposizione i nostri “Punto Impresa” nelle sedi Mandamentali di Confartigianato.

  • Data inserimento: 10.01.14