Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Confermato con legge lo slittamento del termine per cui ci si può avvalere dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori

L’autocertificazione sarà valida fino al terzo mese successivo all’entrata in vigore del decreto che definirà le norme standardizzate per la realizzazione del documento di valutazione dei rischi. Comunque non oltre il 31/12/2012

Con la legge 12/07/2012, n. 101, è stata definitivamente approvata la norma prevista dal decreto legge 12/05/2012, n. 57, che prevede lo slittamento del termine di validità dell’autocertificazione. Il datore di lavoro che intende avvalersi di tale opportunità, potrà farlo fino al terzo mese dall’entrata in vigore del decreto che stabilirà le nuove norme standardizzate cui attenersi per l’effettuazione della valutazione dei rischi e del relativo documento. In ogni caso il termine cui avvalersi dell’autocertificazione non potrà andare oltre il 31/12/2012   

Di seguito si riporta la formulazione dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, così come modificata dalla legge n. 101 del 12/07/2012 di conversione del decreto legge 12/05/2012 n. 57.

 “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi”

Invitiamo le aziende interessate al servizio di assistenza per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVR), a contattare al più presto il settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168420 – 168430 – 168486).