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Tornano gli obblighi delle “Linee Vita” con la Legge regionale 16 marzo 2015, n° 4 (BUR n° 27/2015)

Obbligatorie misure preventive e protettive da predisporre negli edifici esistenti per la manutenzione in quota degli impianti in condizioni di sicurezza

Il Consiglio Regionale del Veneto ha di nuovo messo mano alla Legge Regionale 16 marzo 2015.

Dopo aver eliminato l’obbligo, in capo al progettista o costruttore, di installare nell’edificio dei dispositivi di sicurezza in quota a carattere permanente lo scorso settembre con una modifica importante all’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985 n° 61 (vedi Legge Regionale  n. 28 del 25 settembre 2014 pubblicata sul BUR n. 94 del 30/09/2014 della Regione Veneto), la Regione Veneto ha fatto un significativo passo indietro introducendo un nuovo comma, l’1-bis, al medesimo articolo.

Il comma 1 bis dunque recita:

Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell’intervento edilizio nel caso in cui l’intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l’accesso alla copertura in quota per il transito dell’operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell’accesso al tetto, se effettuato con l’uso dei dispositivi di sicurezza installati.

Quindi c’è l’obbligo di inserire nel progetto idonee dispositivi collettivi di protezione che consentano l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza non solo sui nuovi edifici ma anche quando ci sono interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti (rifacimento del tetto) e quando sui tetti sono presenti impianti tecnologici.

Di fatto si impone l’obbligo di installare le “Linee Vita” in tutte le coperture, nuove ed esistenti sulle quali siano presenti impianti tecnologici. Se questo è già stato fatto per quasi la totalità degli impianti fotovoltaici, solare termico, quello che sfugge a molti è che il committente è tenuto a far installare una dispositivi di protezione collettivi anticaduta per l’accesso ed il transito in sicurezza per far svolgere la manutenzione programmata di tutti gli impianti tecnologici presenti, quindi anche impianto con antenna tv, canna fumaria, etc...

E’ quindi importante sottolineare che quando si parla di impianto tecnologico il riferimento include anche gli impianti termici (vedi definizione art. 2 l-tiecies D.lgs. 192/2005).

E’ quindi necessario che i proprietari di camini, stufe e caldaie che arrivano in copertura siano pronti, con i prossimi controlli di manutenzione, a predisporre dei dispositivi che consentano di eseguire la lavorazione in completa sicurezza.