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Approvo

Mantenuto il target 35% per le FER per le ristrutturazioni e nuove edificazioni.

Il nuovo Decreto Milleproroghe posticipa l’obbiettivo di impiego 50 % delle FER al 31 dicembre 2017.

Per tutto il 2017, si potrà ancora adottare il 35%, come soglia minima derivante da fonti energetiche rinnovabili, sulla base del fabbisogno energetico dell’edificio.

Il nuovo Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 244/2016) infatti, oltre a spostare le scadenze inerenti alla contabilizzazione del calore (articolo), rallenta anche l’entrata in vigore del target FER 50% previsto con il D.Lgs. 28/2011 (Allegato 3 - Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

Riportiamo il comma 1 con le relative modifiche introdotte:

  1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.

Attenzione: Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Centri Storici e edifici sottoposti a vincolo:

Per gli edifici appartenenti ai centri storici l’obbligo è ridotto del 50%, mentre non sussistono obblighi per gli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico, come prevede il D.Lgs. 28/2011.

Edifici pubblici

Gli obblighi sono incrementati del 10%.

Impossibilità tecnica

Il professionista dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili, per il conseguimento degli obblighi fissati dal D. Lgs. 28/2011, potrà derogare per “Impossibilità tecnica”, valida anche in caso di parziale raggiungimento dell’obbiettivo fissato.