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Decreto legislativo 231/2001: i criteri dell’interesse o vantaggio.

Il decreto legislativo 231/2001 ha introdotto la responsabilità delle imprese per alcune tipologie di reato. Si tratta d’illeciti che devono essere compiuti nell’“interesse o vantaggio” dell’azienda, da soggetti appartenenti alla sua struttura.

Perché sussista la responsabilità da reato dell’impresa, l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001 richiede che l’illecito sia commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio”: solo se sussiste almeno uno dei due elementi si concretizza quel legame con l’azienda che consente di considerare il reato come fatto proprio della stessa.

Interesse o vantaggio individuano due concetti distinti. Per “interesse” s’intende un’utilità prevedibile, anche se poi, di fatto, non realizzata; il “vantaggio” è, invece, il beneficio oggettivamente conseguito dall’azienda in seguito alla commissione del reato. Per esempio, se l’illecito è causato dalla mancata adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sarà facile sostenere che tale inosservanza abbia garantito un vantaggio all’impresa, ad esempio nella forma di un risparmio di costi.

Ma come è possibile conciliare i due  criteri citati (interesse o vantaggio) con reati quali l’omicidio colposo o le lesioni colpose, dovuti a violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro? Un datore di lavoro non ha alcun interesse e non trae alcun vantaggio dalla morte o dall’incidente di un suo dipendente!  

La difficoltà interpretativa è stata superata dalla giurisprudenza che ha evidenziato come, per questi reati colposi, i criteri dell’interesse o del vantaggio vadano riferiti non all’evento (morte o lesione) ma alla condotta inosservante delle regole cautelari che precede l’evento, quale, per esempio, la mancata adozione di misure di sicurezza dovuta alla necessità di contenere i costi.

In tal senso la sentenza del Tribunale di Trani dell’11 gennaio 2010 che ha fatto da “apripista” ed ha decretato come l’interesse o vantaggio vadano riferiti alla condotta che ha determinato l’evento (morte o lesioni personali) , dovendosi accertare di volta in volta se tale condotta sia stata o meno determinata da scelte rientranti nella sfera d’interesse dell’ impresa oppure se abbia comportato un vantaggio per quest’ultima.

Informazioni possono essere richieste all’area tecnica della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168357 – Dott.ssa Alessandra Cargiolli).

 

  • Data inserimento: 25.11.14