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Cassazione: il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa

Va tutelato chiunque ponga in essere una prestazione di lavoro nel senso lato a prescindere dall’eventuale mancanza di un contratto e dalla episodicità della prestazione

Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro si applicano a chiunque ponga in essere una prestazione lavorativa in senso lato, anche occasionale o senza retribuzione ovvero per imparare un mestiere, sicché la tutela, oltre a riguardare i lavoratori subordinati, si estende a tutte le persone che vengano a trovarsi in situazioni di pericolo connesse all'attività esercitata, a prescindere dall'eventuale mancato perfezionamento di un contratto e dall'episodicità della prestazione.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale.

Nel caso in specie, al momento dell’infortunio, il soggetto infortunatosi stava lavorando con altri operai al montaggio di una controsoffittatura, in una situazione di totale pericolo dovuta alla assenza di misure di protezione e dotazioni di sicurezza idonee a prevenire le cadute dall'alto, e senza aver ricevuto una formazione e informazione in merito ai rischi specifici connessi al genere di attività che ha occasionato il sinistro.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 06/12/2016, n. 51947.