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ALIMENTAZIONE - Sentenza UE che fissa regole per l'uso della parola "Latte"

Non è possibile chiamare latte ciò che non è di origine animale

Non è possibile chiamare latte ciò che non è di origine animale: questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia UE chiamata a dirimere una questione nata da un’azione legale promossa dall’associazione tedesca di tutela della concorrenza “Verband Sozialer Wettbewerb” contro la società tedesca “TofuTown”, azienda che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani con nomi di cibi non vegetali, come appunto “latte” o “burro” e con altre denominazioni simili.
Secondo la Corte il “latte” è quell’alimento prodotto dalle mucche, pecore e capre, e non quel liquido realizzato, ad esempio, con la soia. Secondo i Giudici Europei la denominazione “Latte” è pertanto riservata unicamente al latte di origine animale ed a nulla vale integrare questa denominazione con indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto.
La Corte rileva, inoltre che, salvo alcune eccezioni espressamente previste(1), la normativa riserva le denominazioni come “crema di latte o panna”, “chantilly”, “burro”, “formaggio” e “yogurt”, unicamente ai prodotti lattiero-caseari, vale a dire ai prodotti derivati dal latte. Questo significa che anche queste denominazioni non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale, a meno che tale prodotto non figuri nell’elenco delle eccezioni (per l’Italia sono solo quattro: Latte di mandorla, Burro di cacao, Latte di cocco, Fagiolini al burro) circostanza che non ricorre, invece, per la soia o il tofu.

  • Data inserimento: 23.06.17