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TRASPORTO PERSONE: Recupero accise - L’agenzia delle dogane precisa che l’istallazione dei sistemi antiparticolato (fap) su veicoli euro 2 o inferiore non consente il riconoscimento del credito d’imposta

Ristretto il campo di applicazione del credito d’imposta

Come noto, tra le misure in materia di autotrasporto, la Legge di Stabilità 2016 ha ristretto il campo di applicazione del credito d’imposta per il recupero dell’accisa prevista a favore degli esercenti il trasporto persone relativamente al trasporto scolastico e ai servizi di linea, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Venuti a conoscenza del contenuto della legge, numerosi sono stati i quesiti formulati da Associazioni di settore, tra cui Confartigianato Trasporti, nonché, direttamente, da imprenditori interessati, per ottenere chiarimenti in merito alla possibilità che l’installazione di peculiari sistemi di riduzione del particolato, su veicoli euro 2 o inferiori, potesse portare ad  equiparare i veicoli stessi a categoria euro 3 o superiore, e quindi all’inclusione nel beneficio fiscale previsto commisurato ai consumi di gasolio.

A tal  riguardo, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver interpellato la Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiarito che “l’installazione su veicoli di categoria euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l’equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie euro 3 o superiore.”

Secondo il Ministero dei trasporti, tali sistemi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo per quanto riguarda il parametro delle emissioni inquinanti e quindi solo al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili.

Tali dispositivi, non soddisfacendo gli altri requisiti, quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza, non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria. Conseguentemente non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del credito d’imposta previsto per il recupero dell’accisa.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si conferma che sin dalla prossima scadenza utile riferita a consumi di gasolio dell’anno 2016, possono presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso esclusivamente le imprese in possesso di veicoli di categoria euro 3 o superiore. 

Per ogni eventuale approfondimento resta a disposizione il responsabile provinciale di categoria, Sig. Maurizio Petris, 0444/168432, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

  • Data inserimento: 11.03.16