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Trasporto ADR: obbligo di nomina del Consulente entro il 31/12/2022

Riguarda la spedizione di merci e rifiuti pericolosi

 

L’ADR 2019 (Accordo Europeo che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, entro il 31/12/2022.

Questo aspetto include anche i rifiuti pericolosi, per cui a partire da tale data scatta l'obbligo di nomina del consulente ADR indipendentemente dalla quantità della merce o del rifiuto pericoloso.

Sono previste esenzioni?

Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”.

Lo speditore, corrisponde all’impresa che spedisce merci e/o rifiuti pericolosi per conto proprio o per conto di terzi.

Si è dunque arrivati al paradosso che un’impresa, da sempre in esenzione, che abbia fatto attività di carico ed imballaggio di piccole quantità di merci e/o rifiuti pericolosi, in quanto speditore, dovrebbe sostenere l’onere della nomina del consulente ADR.

Azione confederale

In questo quadro normativo, Confartigianato Imprese assieme ad altre organizzazioni dell’artigianato, ha preparato una nota interassociativa presentata ai ministeri interessati (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), per chiedere urgentemente chiarimenti in merito alle seguenti questioni:

- la definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al cap. 1.6.1.44;

- l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo;

- al pari delle altre categorie, l’esenzione anche della figura dello speditore contenuta nella norma.

L’azione che Confartigianato ha così intrapreso, tende dunque a sollecitare il Governo italiano affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.

  • Data inserimento: 11.12.22
  • Inserito in:: Rifiuti
  • Notizia n.: 5623