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Sistri: prorogato l’avvio al 30 giugno 2012 per le imprese che hanno più di 10 dipendenti, per i gestori ambientali e per i trasportatori di rifiuti

Per le imprese che hanno fino a 10 dipendenti, Il SISTRI non potrà essere avviato prima del 30 giugno 2012

Con apposita legge , è stato modificato l’articolo 13 del d.l. 216/2011. Nella sostanza l’articolo, con le modifiche apportate, sposta al 30/06/2012, l’entrata in operatività del Sistri per le aziende che hanno più di 10 dipendenti, per i gestori ambientali e per i trasportatori di rifiuti.

Con la precedente proroga l’entrata in operatività del Sistri, era prevista per il 02/04/2012.

Il Sistri, inoltre, come stabilito dalla legge n. 148/2011, non potrà essere attivato prima del 30/06/2012 per le imprese che hanno fino a 10 dipendenti. Sarà il Ministero dell’ambiente a definire la data di avvio del Sistri per questi soggetti.  

Con la precedente proroga l’entrata in operatività del Sistri, per le aziende che hanno più di dieci dipendenti non poteva essere attivata prima del 01/06/2012.

La normativa cui fanno riferimento le due proroghe è stata pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 27/02/2012, n. 48. E’ la legge 24/02/2012, n. 14 riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29/12/2011, n. 216, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”

Di seguito si riporta il testo completo dell’articolo 6, comma 2 del decreto legge 13/08/2011, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148, come modificato da questa recente normativa, cui si riferisce la proroga al 30/06/2012 per le aziende con più di 10 dipendenti, i gestori ambientali e i trasportatori di rifiuti.

Articolo 6 - Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni

“……

2.Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, Il Ministero dell’ambiente, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15/12/2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto legge 13/0572011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministero dell’Ambiente 26/05/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministero dell’Ambiente 26/05/2011, il termine di entrata dell’operatività del SiSTRI è il 30/06/2012. …..

 

Si riporta anche l’articolo 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto legge 13/05/2011, n. 70, convertito dalla legge 12/07/2011, n. 106, come modificato da questa recente normativa, cui si riferisce lo slittamento al 30/06/2012 quale termine minimo per l’avvio del SISTRI per le imprese che hanno fino a 10 dipendenti.

Articolo 6 – Ulteriore riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici

“….

f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del SISTRI, per i soggetti di cui all’articolo 1 , comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 26/05/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all’articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 18/02/2011, n. 52, non può essere antecedente al 30/06/2012.”