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Sistri: il versamento del contributo annuale va fatto entro il 30/06/2014. Non sono però previste sanzioni fino al 31/12/2014

Stabilita dalla normativa la scadenza del 30/06/2014 per pagare il contributo annuale, ma nel contempo, sempre la normativa, non prevede sanzioni per chi lo paga entro il 31/12/2014

Con il decreto del Ministero dell’ambiente del 24 aprile 2014 è stato stabilito che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri devono effettuare il versamento del contributo annuale entro il 30/06/2014. Effettuato il pagamento del contributo, dovranno essere comunicati al Sistri gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale Sistri.

Si deve però evidenziare che non sono previste sanzioni, fino al 31/12/2014, per i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo Sistri.

Vale la pena di dare evidenza della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per coloro che non effettuano il pagamento del contributo Sistri, che va da euro 2.600 a euro 15.500. Nel caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal Sistri nei confronti del trasgressore.

 

Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale

Gli enti e le imprese produttrici di rifiuti che hanno l’obbligo di aderire al SISTRI, sono quelle riportate di seguito:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato in fondo pagina).

Codice Civile – Articolo 2135 – Imprenditore agricolo

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”

b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere

b) (rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo)

c) (rifiuti da lavorazioni industriali)

d) (rifiuti da lavorazioni artigianali)

e) (rifiuti da attività commerciali)

f) (rifiuti da attività di servizio)

h) (rifiuti derivanti da attività sanitarie).

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 152 del 2006;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 152 del 2006 (riportato infondo pagina).

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI

 

PRODUTTORI

Addetti per unità locale

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 10

€ 120 (*)

€ 60 (*)

da 11 a 50

€ 180

€ 90

da 51 a 250

€ 300

€ 150

da 251 a 500

€ 500

€ 250

> 500

€ 800

€ 400

(*) se non appartenente ai soggetti previsti dall’articolo 6, comma 1, DM 09/07/2010

Il contributo è previsto anche nel caso di soggetti, che pur non essendo obbligati all’adesione al Sistri, decidono di aderirvi. Per questo motivo è stato quantificato il contributo per coloro che hanno meno di dieci addetti e per i rifiuti non pericolosi.

N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

PER ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 50

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 60

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 60

 

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

IMPRENDITORI AGRICOLI

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a Kg. 200

€ 30

Da 1 a 5

Oltre i Kg. 200 e fino a Kg. 400

€ 50

Da 6 a 10

Fino a Kg. 400

€ 50

 

CONTRIBUTI RIDOTTI  (ART. 6, COMMA 1, DM 09/07/2010)

COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

€ 60

 

COMUNI DELLA CAMPANIA

Abitanti

Contributo rifiuti urbani

Inferiore 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 150

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 250

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 300

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 400

 

TRASPORTATORI

Quantità annua autorizzata

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Inferiore a 3.000 tonn.

€ 120

€ 60

 

 

 

 

 

€ 0

Superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.

€ 140

€ 70

Superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.

€ 180

€ 90

Superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.

€ 250

€ 125

Superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.

€ 350

€ 175

Superiore o uguale a 200.000 tonn.

€ 500

€ 250

 

TRASPORTATORI

 

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo trasportatori di cui all’art. 212, c. 8 del dlgs 152/2006

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

€ 150

Fino a due veicoli € 100 per ogni veicolo

Oltre i due veicoli € 150 per ogni veicolo

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

Popolazione complessivamente servita autorizzata

Contributo Rifiuti Urbani

Inferiore a 5.000 abitanti

€ 60

Inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

€ 70

Inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti

€ 90

Inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti

€ 125

Inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti

€ 175

superiore o uguale a 500.000 abitanti

€ 250

 

TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA

 

Contributo Rifiuti Urbani

Per ogni mezzo di trasporto

€ 150

 

DISCARICHE (D1, D5, D12)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

Contributo inerti

< 1.000

€ 300

€ 150

€ 100

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

€ 200

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

€ 300

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

€ 500

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

€ 700

tra 100.000 e 250.000

€ 2.500

€ 1.200

€ 1.000

tra 250.000 e 1.000.000

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

 

DEMOLITORI E ROTTAMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

Rientrano in tale classificazione anche i concessionari/gestori, case costruttrici/automercato di veicoli

 

FRANTUMATORI

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

tra 100.000 e 250.000

€ 1.200

oltre 250.000

€ 1.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 300

tra 1.000 e 5.000

€ 500

tra 5.000 e 20.000

€ 800

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

oltre 100.000

€ 2.500

 

 

INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti produttivi di recupero

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)

E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

 

 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) (*)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo rifiuti pericolosi

Contributo rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 300

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 500

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 800

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 1.200

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 1.800

€ 900

oltre 100.000

€ 2.500

€ 1.200

(*) Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani

 

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E GESTIONE ANAEROBICA (R3)

Quantità in tonnellate/anno

Contributo  rifiuti non pericolosi

< 1.000

€ 150

tra 1.000 e 5.000

€ 250

tra 5.000 e 20.000

€ 400

tra 20.000 e 50.000

€ 600

tra 50.000 e 100.000

€ 900

oltre 100.000

€ 1.200

 

 

CONSORZI

INTERMEDIARI

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA’ DI SERVIZI

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 2.500

€ 100

€ 100

 

 

TERMINALISTI, OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI

CENTRO RACCOLTA/PIATTAFORMA

Contributo unico annuo

Contributo unico annuo

€ 100

€ 500

Note ai contributi

Le quantità e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

I contributi da versare relativi alle quantità indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantità prodotte, smaltite e/o trattate nell’anno precedente.

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna unità locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.

Informazioni o chiarimenti possono essere chieste al Settore Ambiente di Confartigianato Vicenza