RIVALUTAZIONE DEL COSTO DELLE PARTECIPAZIONI
È aumentata al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate o non quotate) possedute da persone fisiche non nell’esercizio d’impresa (finora stabilita nella misura del 18%).
La modifica normativa riduce notevolmente i margini di convenienza dell’affrancamento poiché la nuova aliquota del 21% si avvicina alla tassazione ordinaria del 26% ma, a differenza di quest’ultima che si applica solo sulla plusvalenza, la sostitutiva si calcola sull’intero valore di perizia.
Esempio di convenienza
Una partecipazione non quotata è stata acquistata a € 30.000 e periziata a € 100.000. In caso di rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva di € 21.000 (100.000 valore di perizia x 21%) ben superiore ai 18.200 € calcolati applicando alla sola plusvalenza l’aliquota del 26% (70.000 x 26%). Infine, se al maggior costo in termini di imposta si aggiunge anche il costo della perizia, l’operazione di rivalutazione risulta ancor meno conveniente.

