RIFIUTI: ultimi giorni per la presentazione del MUD 2025
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) in considerazione della coincidenza della scadenza del termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2025 con la giornata di sabato 28 giugno, ha chiarito che la comunicazione potrà essere effettuata sino a lunedì 30 giugno 2025.
A tal riguardo si ribadisce che a seguito pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2025 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 - MUD” che sarà utilizzato per le dichiarazione riferite all’anno 2024, la presentazione del MUD 2025 è slittata a 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Le novità rispetto al modello per l’anno 2024 sono rese disponibili nel documento di Sintesi modifiche MUD 2025 pubblicato nel sito del M.A.S.E.
La modifica principale riguarda adempimenti destinati ai Comuni, con particolare riferimento all’aggiornamento biennale dei piani economici e finanziari (PERF) disposti da Arera, l’Autorità di REgolazione per energia Reti e Ambiente
Rimangono immutate rispetto allo scorso anno le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
La scadenza per l’invio della dichiarazione è dunque il 30 giugno 2025 ed i soggetti obbligati a tale scadenza sono:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:
- gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006,
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).
Ogni informazione in merito all’adempimento può essere chiesta all’Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza telefonando allo 0444/168541 oppure allo 0444/168359 ed anche scrivendo alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.