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Pubblicata in Gazzetta la regola tecnica per la sicurezza antincendio alberghi da 25 a 50 posti letto

Nuova regola tecnica antincendio pubblicata sulla gazzetta ufficiale per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.170 del 24 luglio 2015 la nuova regola tecnica antincendio contenente le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il nuovo decreto del Ministero dell’interno 14 luglio 2015 si applica per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere anche già esistenti, come definite dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

Campo di applicazione e materiali utilizzabili

Le disposizioni tecniche del Decreto si applicano non solo alle nuove costruzioni, ma anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.

Il responsabile delle  attività può comunque optare per la regola tecnica già esistente (decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994).

Possono essere impiegati non solo i prodotti regolamentati e conformi alle disposizioni comunitarie, ma anche i prodotti diversi purché' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea (insieme a Turchia SEE e EFTA) per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente ai fini della sicurezza antincendio.

Antincendio alberghi, contenuto della regola tecnica

Il decreto è composto da 6 articoli e un allegato che costituisce la regola tecnica in cui sono descritte:

  • le caratteristiche costruttive con indicazioni sulla resistenza al fuoco, sulla reazione al fuoco, sulla compartimentazione, sui piani interrati, sui corridoi e sulle scale
  • misure per l’evacuazione in caso d’incendio
  • aree ed impianti a rischio specifico e servizi tecnologici
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  • segnaletica di sicurezza
  • gestione della sicurezza

Il decreto entrerà in vigore il 23 agosto 2015.