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PRODUTTORI AEE

Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n° 49 - Adempimenti

PRODUTTORI AEE

decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49

decreto 25 settembre 2007 n. 185

 

Adempimenti

 

Composizione delle apparecchiature

 

Le informazioni sono contenute nella sezione “Restrizione uso sostanze pericolose” (D.Lgs. 4 marzo 2014 n° 27)

 

Informazione agli utilizzatori e agli impianti di trattamento

 

A_ Il produttore, all’interno delle istruzioni per l’uso, deve fornire adeguate informazioni riguardanti

1)       l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di non inserirlo tra i rifiuti urbani misti;

2)       i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova o il conferimento gratuito per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm);

3)       i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparecchiature stesse;

4)       il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;

5)       il significato del simbolo del contenitore della spazzatura barrato (Allegato IX)

 

 

Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenendo conto della tipologia di apparecchiatura, le informazioni saranno fornite dal distributore al dettaglio, presso il punto di vendita.

 

B_ Il produttore fornisce agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonchè ai centri di preparazione per il riutilizzo, le informazioni gratuite, in forma cartacea o elettronica o tramite banca dati del Centro di coordinamento, sui diversi tipi di componenti e materiali costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove sono collocate le sostanze pericolose. Per ogni nuova tipologia di RAEE, le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.

 

Marchio di identificazione

 

Dal 9 ottobre 2014 saranno obbligatorie le prescrizioni in merito al marchio di identificazione.

Il produttore appone un marchio sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Il marchio deve essere conforme a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 e deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale.

Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.

Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo del contenitore della spazzatura barrato.

Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.

Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

 

Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento

 

L’organizzazione dei sistemi di raccolta, di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il finanziamento di queste operazioni è a carico dei produttori.

Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo a un sistema di gestione individuale o collettivo.

Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è prevista l’applicazione di un eco contributo RAEE, applicato in relazione al tipo ed al peso dell’apparecchiatura.

 

Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale

 

I produttori di AEE o i rappresentanti autorizzati devono aderire al Registro nazionale prima di iniziare a operare nel mercato italiano.

L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio ove si trova la sede legale dell’azienda e può avvenire esclusivamente per via telematica e l’accesso al sistema avviene mediante firma digitale del legale rappresentante.

L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di adesione ad un sistema di gestione dei RAEE, perciò è necessario aderire PRIMA al sistema (collettivo o individuale) e POI iscriversi al Registro.

Le informazioni per la registrazione e le comunicazioni annuali sono indicate all’Allegato X del presente decreto.

Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rilasciato un numero di iscrizione, tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere inserito dal produttore su tutti i documenti commerciali.

 

Comunicazione annuale al registro

 

I produttori comunicano con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD), i seguenti dati:

-          il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali (la distinzione non si applica per le apparecchiature di illuminazione);

-          il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente (in caso di adesione ad un sistema collettivo, tali informazioni sono comunicate dal sistema collettivo).

  • Data inserimento: 21.08.14