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Nuovo modello di Libretto di Impianto, come modificato dalla con D.G.R.V. 2014, n.726/2014

ultime informazioni dalla Regione Veneto sui nuovi libretti e modelli di rapporto di controllo

Ci viene segnalato che il nuovo libretto, rispetto ai requisiti minimi del Dm 10 febbraio 2014, necessità l'inserimento di:

.      1.  COD. CATASTO (numero identificativo dell'impianto sulla piattaforma regionale prossimamente on line);

.    2. P.D.R. ("punto di riconsegna del gas" - codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico di consegna del gas e quindi il titolare del contratto di fornitura);

.       3.    A.P.E. (attestato di prestazione energetica che identifica l'immobile e l'utente proprietario).

Sempre la Regione ci informa che un D.M. di proroga è alla firma. La proposta fatta dal Coordinamento Regionale al Ministero ha recepito la richiesta di slittamento al 1° Gennaio 2015, ma non si sa se questo slittamento verrà modificato in fase di firma. Si rimane in attesa dell'ufficialità.

 

ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA

Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate alle Province o ai Comuni, a seconda che il numero degli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di verificare il rispetto della norma per il contenimento dei consumi energetici e riguardano esclusivamente impianti termici di climatizzazione invernale con potenza superiore ai 10 kW e di climatizzazione estiva superiore ai 12 kW.

Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW alimentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 e 100 kW, "l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione".

 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità indicati all'art. 7 del regolamento, di seguito elencati in ordine alla loro disponibilità:

1) Secondo le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice.

2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell'impianto.

3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per gli specifici componenti dell'impianto.

Gli installatori ed i manutentori devono indicare all'utente in forma scritta quali siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti dell'impianto.

Ogni impianto deve essere dotato di libretto compilato in tutte le sue parti e aggiornato dal manutentore.

 

CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Sugli impianti termici di riscaldamento invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato un controllo di efficienza energetica con periodicità di 1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d'impianto, dalla potenza utile nominale e dal combustibile, come indicato nell'Allegato A del Regolamento ed il relativo "rapporto di controllo di efficienza energetica" deve essere trasmesso alle Amministrazioni competenti.

  • Data inserimento: 05.06.14