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MISURE DELL’INDENNITÀ ASPI PER LAVORATORI DI COOPERATIVA ED ALTRE TIPOLOGIE DI DIPENDENTI

Pubblicato il Decreto Interministeriale che stabilisce gli importi percentuali progressivi della misura dell'indennità Aspi per tipologie di lavoratori dipendenti che a seguito della Riforma Fornero dal 2013 possono godere di questa indennità

Sulla Gazzetta Ufficiale, al n.118 del 23 maggio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Interministeriale del 18 febbraio 2014 che definisce, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 le prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidare ai lavoratori in precedenza esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione e per i quali la Riforma Fornero dal 1° gennaio 2013 ha ampliato l’ambito di applicazione della tutela contro la disoccupazione involontaria (Assicurazione Sociale per l’Impiego).

In particolare si tratta dei soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di lavoro in forma subordinata, del tipo indicato nel DPR n. 602/1970, e degli artisti con rapporto di lavoro subordinato (personale artistico, teatrale e cinematografico dotato di preparazione tecnico‐culturale di carattere artistico).

La liquidazione avviene in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione di cui all’art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n.92.

A questo proposito l’Inps, con la circolare n. 25 del 2014, aveva già determinato per queste tipologie di lavoratori e per l’anno 2014 il contributo ordinario ASpI nella misura del 0,52% di contributo base, più lo 0,12 % di contributo addizionale di cui all’articolo 25, Legge n. 845/78, per un totale di 0,64% (il 40% dell’ 1,61% ordinario).

In conclusione il decreto prevede che dall’anno 2014 le indennità ASpI e mini‐ASpI siano liquidate a questo tipo di lavoratori secondo la tabella che segue:

  • - per l’anno 2014, per un importo pari al 40% della misura delle indennità,
  • - per l’anno 2015, per un importo pari al 60% della misura delle indennità,
  • - per l’anno 2016, per un importo pari all’80% della misura delle indennità,
  • - per l’anno 2017, per un importo pari al 100% della misura delle indennità.
  • Data inserimento: 09.06.14