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Meccanica, Orafi e Odontotecnici. Rinnovo dei Contratti Nazionali di Lavoro: Accordo del 16.06.2011 (prima parte)

Confartigianato ha sottoscritto il 16 giugno u.s. con CGIL, CISL e UIL l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigiani “Meccanica, Installazione Impianti”, “Orafi” e “Odontotecnici”, scaduti a fine 2008

Il 16 giugno u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL  nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigiani della Meccanica, Installazione Impianti, degli Orafi e degli Odontotecnici, contratti scaduti  il 31 dicembre 2008.

Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( vedi notizia n.3 su FAREIMPRESA dell’8.01.2010) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dal gennaio 2010. 

Il nuovo CCNL Area Meccanica (Meccanici, Installatori, Orafi e Odontotecnici), secondo le nuove regole del sistema contrattuale artigiano, avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Il periodo da gennaio 2010 a giugno 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum di 247 euro (172,90 per gli apprendisti), da erogarsi ai dipendenti in forza al 16.06.2011 in due tranches: 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e 123 euro con la retribuzione di aprile 2012.
Da luglio 2011 decorre il primo aumento dei minimi retributivi di 35 euro, con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti a gennaio e settembre 2012, per un totale complessivo dei tre aumenti di circa 86 euro per Meccanica e Orafi e 81 per i Odontotecnici, sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.
Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbiti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo. 

Tra le novità retributive registriamo anche il conglobamento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da luglio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decorrenti da gennaio 2011, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si dovrà  fare riferimento alla complessiva contribuzione prevista dall’Accordo Interconfederale Regionale del 14 dicembre 2010 con il quale sono state ridefinite l’assetto e l’entità delle singole quote di versamento a sostegno del sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS ...). 

Tra le novità introdotte con il rinnovo dei CCNL, risulta di particolare rilevanza l’accorpamento in un unico articolato contrattuale valido per tutti tre i settori, con istituti identici e comuni ai tre settori ed altri istituti differenziati per tener conto delle specificità caratteristiche dei singoli settori. Altrettanto rilevante è la introduzione dell’apprendistato professionalizzante che, per quanto riguarda il Veneto, era già stato anticipato nel 2010 per la meccanica tramite la contrattazione regionale.

 Di seguito si riporta una sintesi delle novità più significative sotto il profilo normativo.

Sfera di applicazione:
per il comparto meccanica vengono meglio specificate le attività dell’autoriparazione, ricomprendendo anche la riparazione di moto e cicli ed il soccorso stradale, e le attività di produzione ed installazione di manufatti metallici per allestimento di stand, punti vendita, mostre e fiere, impianti pubblicitari, cartellonistica, e relativi impianti di illuminazione.
Per gli orafi viene specificato che le imprese galvaniche sono inserite nella meccanica a meno che non trattino materiali esclusivamente destinati al settore orafo argentiero.

Classificazione professionale:
è istituito un gruppo tecnico con il compito di produrre una riforma degli inquadramenti anche alla luce del nuovo accorpamento dei tre settori.

Contratto a tempo parziale:
La regolamentazione del rapporto a tempo parziale riprende le previsioni di legge con alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.
La prestazione supplementare è prevista, sempre con il consenso del lavoratore, fino al massimo del 50% del suo normale orario di lavoro. Per tale lavoro supplementare il dipendente ha diritto alla retribuzione maggiorata del 10%. Per gli orafi queste disposizioni entrano in vigore dal gennaio 2013; fino al 31.12.2012 valgono i limiti e le maggiorazioni sul lavoro supplementare definite nel contratto precedente.
Possibilità, con consenso del lavoratore, di stipulare clausole flessibili (variazione della collocazione temporale) e/o clausole elastiche (variazione in aumento della durata del part time).
Le variazioni devono essere richieste di norma con preavviso di 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale (flessibile) e le variazioni in aumento della durata (elastico) comportano una maggiorazione retributiva dell’10% (per le ore spostate o in aumento).
L’azienda, per la trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale dà la precedenza alle richieste fondate su gravi motivi familiari e/o personali, e dovrà concedere il part time nel caso sia richiesto da lavoratori affetti da gravi patologie.

Contratto a tempo determinato:
Fermo restando la previsione di legge che regola il ricorso al contratto a termine (ragioni tecnico-produttive-organizzative-sostitutive) le nuove disposizioni esplicitano le seguenti causali:
a)       sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa, ferie….);
b)       sostituzione di lavoratori assenti per attività di formazione;
c)       per esigenze di carattere stagionale;
d)       punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziamento produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
e)       incrementi di produttività, di confezionamento del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
f)         esigenze di mercato di tipologia di prodotti diversi dalla normale produzione;
g)       esigenze di professionalità diverse da quelli presenti in azienda per commesse particolari.
Per le ipotesi a) e b) è consentito l’affiancamento, sia prima che dopo il periodo di sostituzione, per un massimo totale di 120 giorni di calendario.
A livello regionale potranno essere individuate altre casistiche di assunzione a tempo determinato.
Limiti numerici: Nelle imprese della meccanica fino a 5 dipendenti (apprendisti e contratti di inserimento compresi) è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine; con più di 5 dipendenti è consentito di assumere a termine 3 lavoratori.
Nelle imprese orafe e odontotecniche fino a 4 dipendenti è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine; da 5 a 10, 4 lavoratori a termine; nelle imprese con più di 10, 1 lavoratore a termine ogni 2 in forza.
Non sono soggetti a limiti i contratti stipulati ai sensi di cui ai punti a), b) e c) e, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 368/2001, da detti limiti sono comunque esenti le aziende nella fase di avvio dell’attività.
Viene specificato che il contratto a termine può ripetersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
I lavoratori con precedenti rapporti di lavoro a termine in azienda, hanno diritto di precedenza per 12 mesi in caso di nuove assunzioni a termine.

Contratto di inserimento:
viene introdotta la regolamentazione del contratto di inserimento che definisce in 24 ore la relativa formazione teorica e specifica la possibilità di inserire il lavoratore ad un livello d’inquadramento inferiore rispetto a quello finale: due livelli inferiori per metà del periodo e un livello inferiore per l’altra metà.

Apprendistato assunti dal 16 giugno u.s. (normativa comune ai tre settori):
per tutti i settori (meccanica, installazione di impianti, orafi ed odontotecnici) per gli apprendisti dai 18 ai 29 anni (e  diciassettenni se con qualifica professionale) assunti dal 16 giugno 2011 valgono le nuove disposizioni di seguito sintetizzate e disposte ai sensi della L.276/2003 (apprendistato professionalizzante).
Solo per gli apprendisti minorenni continueranno a valere le precedenti disposizioni contrattuali antecedenti l’introduzione del professionalizzante.
Al contratto di apprendistato va allegato il piano formativo individuale contenente la specifica formazione teorica. Nel Veneto la definizione del piano formativo e quella della formazione teorica seguono la vigente procedura della Regione a disposizione presso il sito di Veneto Lavoro. Nomina di un Tutor come previsto dal DM del 2000.
Periodi di prova: 2 mesi (per malattia insorta durante il periodo di prova, l’apprendista ha la conservazione del posto per 1 mese).
L’apprendistato professionalizzante è previsto per operai – impiegati – intermedi per tutte le qualifiche di arrivo ricomprese nei livelli dal 5° al 1° (anche 1°S per gli odontotecnici).
Durata del tirocinio: 1° gruppo (livelli di arrivo dal 3° al 1°, 1°S odontotecnici) 5 anni e 6 mesi; 2° gruppo (livelli di arrivo 4° e 5°) 5 anni.
La durata è ridotta di 6 mesi per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da conseguire  (di 12 mesi se in possesso di laurea) e per lavoratori che nella stessa impresa hanno avuto periodi di stage di almeno 6 mesi.
Viene specificato che le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superiora i 15 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e pari proroga della sua durata.
La retribuzione tabellare dell’apprendista è fissata in percentuale su quella del livello finale di uscita (paga base contingenza EDR). Inoltre all’apprendista spetta per intero l’ERR.
Per il trattamento di malattia ed infortunio vedasi quanto previsto per operai ed impiegati.
Alla fine dell’apprendistato il periodo di tirocinio sarà computato nell’anzianità di servizio, ai fini degli istituti di legge e contrattuali.

Apprendisti assunti fino al 15 giugno 2011:
- Per gli apprendisti dei settori orafi e odontotecnici assunti fino al 15 giugno 2011 valgono e continuano, fino alla fine del tirocinio, le disposizioni previste dalla precedente disciplina contrattuale dell’apprendistato non professionalizzante.
- Per gli apprendisti del settore meccanica assunti fino al 30.06.2010 valgono e continuano, fino alla fine del tirocinio, le disposizioni previste dalla precedente disciplina contrattuale dell’apprendistato non professionalizzante
- Per gli apprendisti del settore meccanica assunti dal 01.07.2010 al 15 giugno 2011 con la disciplina dell’apprendistato professionalizzante già prevista nel Veneto dalla contrattazione regionale, valgono e continuano fino alla fine del tirocinio le disposizioni di tale disciplina. 

Assistenza sanitaria integrativa: nuovo l’articolo che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fondo al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato o con contratto a termine di almeno 12 mesi, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro. E’ previsto che il nuovo contributo decorrerà solo dal momento in cui vi sarà la costituzione effettiva del Fondo.  

Il testo completo dell’Accordo sarà pubblicato appena possibile