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LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE F24

Ampliati i casi di invio obbligatorio tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e della platea dei soggetti tenuti all’adempimento

Il D.L. 124/2019 (c.d. “collegato fiscale”) ha ampliato sia i casi di invio obbligatorio tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, sia la platea dei soggetti tenuti all'adempimento.

Il citato Decreto, modificando l'art. 49-bis D.L. 223/2006, ora dispone:

“i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”.

La norma è applicabile ai crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 prevedendo che :

  • tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/1997) sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
  • la disposizione si applica sia a titolari di partita IVA che a privati;
  • l'obbligo riguarda anche i crediti maturati dal sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti, come i rimborsi da modello 730 e il bonus 80 euro. 

Già nel 2017 sono stati introdotti cambiamenti in materia di versamenti con F24. Le successive tabelle, aggiornate con le modifiche introdotte dal D.L.124/2019, riassumono la casistica e le corrette modalità di presentazione del modello F24:

Titolari di partita Iva
 

Casistica

Modalità di presentazione

Modello F24 con compensazioni di qualsiasi tipo e saldo positivo

Obbligo di utilizzo dei canali dell’Agenzia Entrate (Entratel – Fisconline)

Modello F24 con compensazioni di qualsiasi tipo e saldo a zero

Modello F24 senza compensazioni

Utilizzo dell’home banking e facoltà di utilizzo dei canali intermediari (No F24 cartaceo)

 Privati senza partita Iva

 

Casistica

Modalità di presentazione

Modello F24 con compensazioni di qualsiasi tipo e saldo positivo

Obbligo di utilizzo dei canali dell’Agenzia Entrate (Entratel – Fisconline)

Modello F24 con compensazioni di qualsiasi tipo e saldo a zero

Modello F24 senza compensazioni

Utilizzo F24 cartaceo o dell’home banking e facoltà di utilizzo dei canali intermediari

Tempistica della compensazione 

 

Il collegato fiscale (D.L. 124/2019), come per crediti Iva, ha previsto la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap prima di utilizzare i crediti (per imposte sui redditi, addizionali, imposte sostitutive e Irap) di ammontare superiore a 5.000 euro, disponendo che tale compensazione potrà essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito.

Entrata in vigore 

Il quadro è complicato dall'attuale mancanza di disposizioni dell'Agenzia delle Entrate, specie per quel che riguarda l'effettiva operatività della previsione. In via prudenziale è consigliabile, nei casi descritti, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate già in occasione della scadenza del 16.12, nella considerazione che quanto previsto dal decreto legge, in vigore dal 27.10.2019, è valido (fino a conversione) a tutti gli effetti

  • Data inserimento: 12.12.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4284