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L'Inps comunica i massimali 2014 per le prestazioni ad integrazione e sostegno del reddito

L’Istat ha comunicato la variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati

Di conseguenza l’Inps, con la circolare n. 12 del 29/01/2014 ha reso noti i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI e assegno per attività socialmente utili per l’anno 2014.

Questo aggiornamento è reso necessario dal comma 27, articolo 1, legge n. 247 del 24 dicembre 2007,  il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i  “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, ovverosia gli importi mensili massimi dei trattamenti alla retribuzione mensile comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, siano maggiorati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale (al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento) diventano quindi:

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

969,77

913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

1.165,58

1.097,51

Questi importi massimi vanno incrementati, come stabilito dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

1.163,72

1.095,76

Superiore a 2.098,04

Alto

1.398,70

1.317,02

Trattamenti di indennità di mobilità

La misura dell’indennità di mobilità è determinata, come prevede l’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi, al cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale. Per questo motivo gli importi massimi dell’indennità di mobilità corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati sopra.

Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

Basso

969,77

913,14

Superiore a 2.098,04

Alto

1.165,58

1.097,51

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (quello previsto dall’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223), nonché  quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati per le indennità di mobilità.

 Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (quello previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427), l’importo da corrispondere, è fissato per l’anno 2014, in 634,07 euro che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, diventa di 597,04 euro.

 Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari a 1.192,98 ad euro per il 2014. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare per il 2014, 1.165,58 euro.

 Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, gli importi massimi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del 30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire 1152,90 euro per il massimale più alto e 959,22 euro per il massimale più basso.

 Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, a 578,98 euro. A tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

 

  • Data inserimento: 18.02.14