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IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER IL 2025-2026

Le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida interpretativa ed operativa alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal correttivo D.Lgs. 81/2025. Il documento integra la precedente circolare 18/E/2024 alla luce delle modifiche normative, con un focus sulla nuova tornata 2025-2026, che esclude i soggetti forfettari.

Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di definire preventivamente con il Fisco la base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP per due anni.

Accesso al CPB: requisiti soglie e modalità operative

Per il biennio 2025-2026, il software per l’acquisizione dei dati è stato reso disponibile entro il 30 aprile (termine prorogato solo per il 2025). Il contribuente deve:

  • calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025”;
  • eventualmente accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta, per soggetti non solari).

Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’aumento del reddito proposto al:

  • massimo +10% per punteggio ISA 10,
  • +15% per punteggio tra 9 e 10,
  • +25% per punteggio tra 8 e 9.

Per incentivare l’adesione, la proposta per il 2025 sarà inferiore rispetto a quella per il 2026 (del 50%), così da favorire un avvicinamento progressivo al “reddito target”.

Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali

Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2024 rettificato, con aliquote

agevolate del:

  • 10% per punteggi ISA > di 8,
  • 12% per punteggi da 6 a 8,
  • 15% per punteggi < 6.

Se la differenza supera la soglia di 85.000 euro, scatta l’aliquota del 43% per i soggetti Irpef o del 24% per i soggetti Ires calcolata sulla quota eccedente.

L’adesione al CPB garantisce anche importanti benefici premiali, tra cui:

  • esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza),
  • esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP),
  • esclusione da accertamenti derivanti da presunzioni semplici e accertamenti sintetici.

Cause di esclusione dal CPB (il contribuente non può accedere al patto con il fisco)

Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi “temporali”:

Cause riferite al triennio precedente

Non può accedere al CPB chi:

  • non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
  • ha condanne (irrevocabili) o patteggiamenti superiori a due anni per reati tributari (D.Lgs. 74/2000), falsità in bilancio (art. 2621 c.c.), riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.). La dichiarazione dell'assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)

Escluso chi ha:

  • Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione. Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi. Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento.
  • Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.

Cause riferite all’anno in corso (2025)

  • Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
  • Operazioni straordinarie: fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda, modifiche della compagine sociale (per le società personali) con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
  • Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti: se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa). Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.

Altre precisazioni

La circolare fornisce anche i seguenti chiarimenti:

  • la cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione;
  • la modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione;
  • le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si eseguono solo sulla società che intende aderire al CPB.

Cause di cessazione anticipata del CPB

La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche:

  • cessazione o modifica dell’attività: cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta. La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA;
  • presenza di circostanze eccezionali: il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%: - del reddito d’impresa/lavoro autonomo o del valore della produzione netta IRAP, rispetto agli importi concordati. Eventi rilevanti: - Calamità naturali con stato ’emergenza; - Inagibilità dei locali o perdita scorte; - Impossibilità di esercitare l’attività; - Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale; Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali;
  • adesione al regime forfetario: se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa;
  • operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale: Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda; aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie). Non costituisce causa di cessazione: il semplice cambio di quote tra i soci già presenti e l’eventuale passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa;
  • ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati: se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.
  • mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025): se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB. Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.

Effetti della cessazione

Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento e non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.).

L’eventuale eccedenza tra reddito effettivo e concordato torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.

Modifica alle cause di decadenza

Tra le cause di decadenza previste dalla norma originaria, alla lettera e), è previsto che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta nel caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36/bis (ricevimento dell’avviso bonario).

Abrogando la disposizione che prevedeva che le anzidette violazioni non rilevavano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente avesse regolarizzato la propria posizione mediante il ravvedimento operoso (prima del ricevimento dell’avviso bonario), la norma prevede ora che la decadenza dal concordato non si realizza se entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario il contribuente provvede a versare il pagamento delle somme dovute ai fini del CPB.

Rimaste invariate le altre cause di decadenza indicate alle lettere da a) a d) dell’articolo 22 D.Lgs. n. 13/2024.

  • Data inserimento: 30.06.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6804