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FSBA: Procedura definitiva di consultazione sindacale per richiedere le prestazioni.

Siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che definisce la procedura definitiva, decorrente dall’8 agosto p.v., per la gestione dei periodi di sospensione/riduzione di orario per mancanza di lavoro attraverso l’intervento del Fondo FSBA.

Il 29 luglio u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale che regola la procedura definitiva di consultazione sindacale per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.

Tale accordo recepisce i contenuti del Regolamento FSBA e definisce i nuovi modelli di Verbale di accordo sindacale da utilizzare per la richiesta delle prestazioni di FSBA.

La nuova procedura decorre dall’8 agosto 2016. L’accordo del 29.07.2016 sostituisce il precedente accordo interconfederale siglato il 27 aprile 2016; quest’ultimo continuerà ad essere applicato con riferimento alle richieste di intervento di FSBA fino al 7 agosto 2016. In pratica, per gli interventi FSBA fino al 7 agosto si utilizzeranno i modelli di comunicazione e di verbale definiti dall’Accordo Interconfederale del 27 aprile 2016.

Il fondo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 6 dipendenti.

Il fondo eroga due tipologie di prestazioni:

Assegno ordinario per una durata di 13 settimane (pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 78 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio mobile: è corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, nei seguenti casi:

  • Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
  • Situazioni temporanee di mercato;

Nel caso di sospensioni dal lavoro dovute ad eventi climatici, il verbale di accordo sindacale è sostituito da una comunicazione (allegato 4 dell’A.I. 29.07.2016) dell’impresa da inviare ad EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l’evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori

L’ammontare dell’assegno ordinario sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane (pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio mobile: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art.31 del D.Lgs 138/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, come da circolare INPS.

 

Le prestazioni sopra descritte sono alternative fra loro e non possono cumularsi nel biennio mobile. Allo stato attuale quindi è possibile richiedere una sola tipologia di assegno nel biennio mobile.

Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione.

Ai fini del computo delle giornate fruite, non si computano le festività cadenti nel periodo di fruizione delle prestazioni che restano a carico dell’azienda.

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

L’azienda che ravvisi la necessità di operare una sospensione/riduzione di orario, prima di accedere alle prestazioni FSBA, dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente.

L’avvio della procedura di consultazione avviene mediante l’invio preventivo di una comunicazione (Allegato AZ) da parte dell’azienda. La comunicazione deve essere inviata in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato Vicenza attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc). Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda.

Una volta avviata la procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dei modelli predisposti dall’Accordo Interconfederale:

  • Allegato 1 nel caso di accordo per la sospensione dell’attività lavorativa finalizzato a richiedere l’assegno ordinario;
  • Allegato 2 nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro (volta ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) finalizzato a richiedere l’assegno di solidarietà.

In tale contesto Confartigianato Vicenza oltre all’attività di consulenza alle imprese in materia provvederà solamente a raccogliere le Comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse, mentre le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione della documentazione richiesta loro da FSBA.

Nei periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell’apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dell’accordo sindacale, apposita comunicazione ad EBAV attestante l’avvenuto perfezionamento della procedura per l’utilizzo di FSBA sulla base del modulo di cui all’allegato 3 dell’Accordo Interconfederale. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del verbale di accordo sindacale.

Entro 20 giorni dall’inizio effettivo della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro l’azienda presenterà la domanda di prestazione ad FSBA attraverso la piattaforma informatica. Alla domanda dovrà essere allegato:

  • Accordo sindacale o Dichiarazione dell’autorità competente (Arpav, Aeronautica Militare) nel caso di eventi climatici
  • LUL relativo al mese precedente la richiesta di intervento

L’azienda è tenuta ad inviare alla fine di ogni periodo paga e comunque entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo, la rendicontazione relativa alle ore/giornate di lavoro non prestate dal lavoratore destinatario della prestazione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

I predetti termini di presentazione della domanda sulla piattaforma informatica FSBA e di rendicontazione delle ore/giornate di sospensione o riduzione decorrono dal mese di settembre 2016.

N.B. il caricamento delle domande avviene unicamente attraverso il portale di FSBA dopo la registrazione dell’azienda e/o del consulente/centro servizi che ne gestisce il servizio paghe. Allo stato attuale la procedura di inserimento delle domande non è a pieno regime. Si sono riscontrate delle problematiche tali da non consentire il rispetto delle tempistiche sopra indicate. Si consiglia pertanto di tenere monitorati il portale di FSBA ed il sito di EBAV per eventuali comunicazioni al riguardo. Resta inteso che forniremo le necessarie comunicazioni a seguito degli aggiornamenti del portale.

Si ricorda che il D. Lgs. 148/2015 prevede l’onere in capo alle aziende di versare all’INPS la contribuzione correlata relativa alle prestazioni erogate da FSBA. Pertanto, il datore di lavoro provvede al versamento all’INPS della contribuzione correlata riferita ai periodi nei quali vi è l’intervento delle prestazioni di FSBA.

Le aziende potranno poi rivalersi sul Fondo per l’ottenimento di quanto versato. La relativa domanda di rimborso sarà inviata dall’azienda a FSBA, per il tramite di EBAV, corredata dalla documentazione attestante l’avvenuto versamento, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pagamento, pena decadenza dal diritto di rivalsa.

N.B. Si consiglia di tenere monitorato il sito di EBAV per ogni ulteriore comunicazione in merito alla modulistica da utilizzare per la richiesta di rimborso, attualmente non disponibili.

 

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non è previsto alcun anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell’impresa.

Le prestazioni saranno erogate da FSBA in presenza delle seguenti condizioni:

  • Regolarità contributiva dell’azienda dal 1° gennaio 2016
  • Anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni dalla data di richiesta della prestazione
  • Verbale di accordo sindacale

In assenza delle condizioni previste dai punti b) e c) la domanda di prestazione sarà rigettata da FSBA. Nei casi di ritardo nei versamenti da parte dell’azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione dell’azienda o del lavoratore.

 

RIPRESA LAVORATIVA AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Al termine del periodo di sospensione l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore. In pratica, in caso di cessazione dell’attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l’azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.

 

RAPPORTO FSBA - CIG IN DEROGA

L’attivazione della procedura a livello regionale per la richiesta delle prestazioni di FSBA non incide sulla decorrenza della cassa integrazione in deroga per le aziende che non l’hanno ancora esaurita. Come specificato dall’INPS nella circolare n. 56/2016, le aziende che rientrano del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai predetti fondi. In pratica, per il corrente anno le aziende possono scegliere se ricorrere alla CIG in deroga o richiedere le prestazioni di FSBA. Le aziende artigiane con procedura di CIG in deroga aperta possono continuare a fruire dell’ammortizzatore in deroga e richiedere successivamente l’intervento FSBA. Si precisa che non è possibile presentare contemporaneamente domande per il trattamento CIG in deroga e domande prestazioni garantite da FSBA.

 

Allegati alla presente notizia:

  • Accordo Interconfederale del 29 luglio 2016
  • Comunicazione di avvio procedura (Allegato AZ)
  • Modello di verbale di accordo sindacale per assegno ordinario

 

I modelli compilabili di tutti gli allegati dell’Accordo Interconfederale sono caricati sulla pagina web dell’Area Lavoro e Relazioni Sindacali di Confartigianato Vicenza al link sotto riportato.

  • Data inserimento: 08.08.16