FSBA: Assegno di integrazione salariale (AIS). Novità decorrenti da luglio 2025.
Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) ha ufficializzato, mediante pubblicazione sul proprio sito, l’adozione delle nuove procedure per richiedere i trattamenti di integrazione salariale (AIS – ACIGS) con decorrenza dal 1° luglio 2025. Le novità entreranno in vigore con effetto dalle domande di trattamento protocollate nel portale informatico del Fondo (Sinaweb) a partire dal 1° luglio 2025.
L’aggiornamento interessa principalmente la prestazione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS): è introdotta una diversificazione procedurale a seconda che il trattamento sia richiesto per le causali ordinarie (situazione temporanea di mercato, eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, situazioni climatiche rilevanti) o straordinarie (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà).
Di seguito si descrivono le novità riguardanti la domanda di Assegno di Integrazione salariale per causali ordinarie, richiedibile da tutte le imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione FSBA, indipendentemente dal numero dei dipendenti. La richiesta dell’AIS per causali straordinarie (fruibile dalle imprese che occupano fino a 15 dipendenti) seguirà, invece, lo stesso iter procedurale previsto per il trattamento straordinario ACIGS destinato alle imprese che occupano più di 15 dipendenti, che sarà descritto con separata informativa.
La prima modifica riguarda il requisito della regolarità contributiva dell’impresa, vale a dire la regolarità nei versamenti mensili delle quote destinate a finanziare le prestazioni del Fondo. A decorrere dalle domande caricate e protocollate in Sinaweb dal 1° luglio 2025, le prestazioni saranno erogate a fronte del regolare versamento contributivo nei 5 anni precedenti rispetto al mese di competenza della domanda di sospensione, con carenza di tre mesi a ritroso dal momento della verifica dovuta alle tempistiche di ricezione dei flussi INPS. Ciò significa che, ad esempio, per una domanda decorrente dal 1°settembre 2025 la verifica della regolarità contributiva sarà svolta prendendo a riferimento il quinquennio 1° maggio 2020 – 31 maggio 2025 (carenza dei mesi giugno, luglio e agosto 2025). Il Fondo verificherà automaticamente la regolarità contributiva in fase di predisposizione degli ordini di pagamento delle prestazioni. In caso di esito negativo, il Fondo bloccherà l’erogazione della prestazione fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva.
In merito alla modalità di presentazione della domanda di prestazione in Sinaweb è confermato che, a pena di esclusione, la stessa va caricata e protocollata preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto, ad eccezione della domanda AIS per eventi climatici per la quale, in conformità alla norma di legge, è possibile procedere alla protocollazione entro la fine del mese successivo al verificarsi dell’evento. Da maggio 2024 il Fondo ha introdotto l’obbligo di supportare la domanda di integrazione salariale con i dati di bilancio o, in alternativa, con una relazione tecnica sulle motivazioni di richiesta della prestazione. Dal 1° luglio p.v., sarà obbligatorio unire alla domanda anche l’informativa di avvio procedura di consultazione sindacale (Mod. FSBA – AIS) trasmessa via PEC alle OO.SS. e le relative ricevute di consegna a prova dell’avvenuto invio. Si evidenzia, quindi, che la domanda di AIS per causale ordinaria va protocollata completa di tutta la documentazione richiesta (verbale di accordo, dati di bilancio o relazione tecnica, informativa di avvio procedura, ticket INPS, carta identità del legale rappresentante in corso di validità) antecedentemente al primo giorno di inizio del periodo di sospensione indicato nel verbale di accordo. La protocollazione tardiva della domanda non preclude l’accesso alla prestazione AIS, ma fa slittare al giorno successivo alla data di protocollo la decorrenza del trattamento. La revisione documentale, richiesta dal Fondo tramite PEC, avverrà solo nel caso di anomalie riscontrate nella documentazione allegata alla domanda in sede di protocollazione della stessa (mancanza di relazione tecnica o dati di bilancio e/o documento del legale rappresentante e/o comunicazione di avvio procedura). In presenza di richiesta di revisione l’impresa (o il consulente) ha 15 giorni di tempo per sanare le irregolarità nel portale Sinaweb, decorsi i quali, senza alcun intervento correttivo, la domanda verrà automaticamente rifiutata dal sistema.
Altra rilevante novità riguarda la durata dell’accordo sindacale e, conseguentemente, della domanda. Dal 1° luglio 2025 sarà possibile sottoscrivere verbali di accordo sindacale e protocollare domande sul portale Sinaweb di durata da una a tre mensilità di competenza. Sarà quindi possibile stipulare accordi di sospensione, non solo mensili, ma anche bimestrali o trimestrali. Resta fermo che il verbale di accordo e la successiva domanda sul portale dovranno indicare come data di inizio il giorno (presumibile) di inizio della sospensione e data termine l’ultimo giorno del mese (es. 15.07.2025 – 31.07.2025; 01.08.2025 – 30.9.2025, etc.). A pena di rigetto della domanda, il verbale di accordo sindacale deve riportare in modo chiaro e leggibile nome, cognome e firma delle parti sottoscrittrici (datore di lavoro, sindacato, lavoratori e associazione datoriale). L’operatore sindacale deve apporre il timbro della sigla sindacale di appartenenza.
Con decorrenza dalle domande protocollate in Sinaweb dal 1° luglio cambia la modalità di rendicontazione delle assenze. Sarà, infatti, abbandonato il sistema di imputazione manuale nel calendario mensile delle ore di prestazione fruite nel mese, sostituito dal caricamento mensile del file XML alla base del flusso Uniemens da cui verranno estratti i dati necessari alla rendicontazione delle giornate fruite (retribuzione teorica, percentuale part-time, ore di assenza nelle giornate specifiche). Verrà richiesta anche l’allegazione del LUL (in formato PDF) della mensilità di competenza. Resta confermato il termine di rendicontazione delle assenze entro il giorno 25 del mese successivo all’evento.
Quanto alla durata del trattamento, l’AIS per causali ordinarie è richiedibile per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali) nel biennio, decorrente dal primo giorno di effettivo utilizzo rendicontato nel portale Sinaweb. Nel contatore delle 26 settimane si computano anche i periodi richiesti di AIS per causali straordinarie.
Le Parti Sociali del Veneto, a fronte delle novità sopra descritte, con l’Accordo Interconfederale del 13 giugno 2025 hanno aggiornato la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile, in Veneto, per richiedere la prestazione dell’Assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie.
L’aggiornamento procedurale ha effetto con riguardo alle consultazioni sindacali attivate a partire dal 1° luglio 2025 e relative a domande protocollate sul portale Sinaweb dalla medesima data. L’accordo definisce anche la nuova modulistica utilizzabile dal 1° luglio. Conseguentemente, l’avvio di consultazioni effettuato fino al 30 giugno 2025 continua ad essere regolato dall’Accordo Interconfederale del 2 febbraio 2023, compresa la modulistica utilizzabile.
Dal 1° luglio 2025 l’impresa che ravvisi la necessità di ricorrere alla prestazione AIS per causali ordinarie attiva la procedura di consultazione sindacale, inviando il modello FSBA – AIS causale ordinaria (allegato 1 A.I. regionale 13.06.2025) in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (PEC, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. L’invio dell’informativa a Confartigianato Impresa Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nell’informativa andrà specificata la causale ordinaria di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la durata prevedibile dell’intervento (da una a tre mensilità; oppure non eccedente le tre mensilità) e la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente sottoscritto precedenti accordi di accesso ai trattamenti FSBA per la stessa impresa.
L’invio dell’informativa deve essere preventivo rispetto all’inizio del periodo di sospensione, così come la sottoscrizione del verbale di accordo. Inoltre, la data di sottoscrizione del verbale non può coincidere con la data di avvio della procedura.
Considerato che anche la domanda di AIS va protocollata in Sinaweb preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione richiesto è importante calcolare le tempistiche per rispettare questa scadenza. Si suggerisce che il Mod. FSBA – AIS sia trasmesso alle OO.SS. e all’Associazione con anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del periodo di sospensione, in modo da consentire di chiudere la procedura in tempo utile al caricamento della domanda in Sinaweb.
La procedura di consultazione sindacale si conclude con il verbale di accordo sindacale (Allegato 2 A.I. regionale 13.06.2025), obbligatorio ai fini della richiesta di prestazione. Il verbale deve essere sottoscritto da datore di lavoro, da almeno una OO.SS. e da tutti i lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro. Ai fini della validità del verbale di sospensione la firma dell’OO.AA. è facoltativa. Al riguardo, si ricorda che Confartigianato Imprese Vicenza sottoscriverà i verbali di accordo, a richiesta, solo per le imprese associate, previa verifica del ricevimento dell’informativa (modello FSBA – AIS) inviata dall’impresa. Il verbale di accordo sindacale può essere sottoscritto per un periodo da una a tre mensilità. La data di fine periodo di sospensione deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese di competenza.
La domanda va caricata e protocollata sul portale Sinaweb entro il giorno antecedente quello di inizio della sospensione indicato nel verbale di accordo. In caso di protocollazione tardiva della domanda, la prestazione decorre dal giorno successivo alla data di protocollo. Per ogni domanda va richiesto e abbinato un ticket INPS. Non è possibile utilizzare uno stesso ticket per più domande.
Alla domanda andranno allegati i dati economici o la relazione tecnica richiesti dal Fondo a supporto/descrizione della causale ordinaria di ricorso alla prestazione, la carta di identità del legale rappresentante in corso di validità e la comunicazione di avvio procedura con la prova dell’avvenuto avvio alle OO.SS. e all’Associazione datoriale.
Resta confermato il termine del giorno 25 del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione per rendicontare le assenze sul portale Sinaweb.
Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici (AIS – eventi meteo)
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici rilevanti l’attivazione della procedura di consultazione sindacale e la protocollazione della domanda nel portale Sinaweb non sono preventive rispetto all’evento climatico. L’impresa trasmetterà (con modalità tracciabile) alle OO.SS. e all’Associazione artigiana provinciale prescelta l’informativa di cui all’allegato 3 dell’A.I. regionale, completa di tutte le informazioni richieste. Tale informativa, unitamente alle prove di invio alle OO.SS. e O.A., dovrà essere allegata alla domanda nel portale Sinaweb (sostituisce il verbale di accordo) con la dichiarazione dell’autorità competente (es. bollettino ARPAV) attestante l’evento meteo. Come sopra scritto, la domanda AIS eventi climatici va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (si suggerisce il caricamento entro il giorno 25 così da effettuare anche la rendicontazione delle ore di sospensione).
Requisito soggettivo lavoratori (anzianità aziendale)
I lavoratori devono soddisfare il requisito soggettivo dell’anzianità aziendale di almeno 30 giorni effettivi di impiego (calcolati secondo i criteri INPS per i trattamenti CIGO/FIS) alla data di inizio del periodo di sospensione dichiarata nel verbale di accordo.
I lavoratori che non soddisfano tale requisito saranno gestiti con una procedura separata una volta maturata l’anzianità aziendale richiesta, ivi compresa una domanda separata sul portale Sinaweb, la quale dovrà avere un ticket INPS ad hoc, diverso da quello utilizzato per la domanda principale (per questi lavoratori il ticket diverso andrà riportato anche nell’UNIEMENS).
Residui ferie, permessi (ROL – ex festività – Banca ore)
Quanto alla gestione dei residui ferie e permessi valgono per analogia le regole esistenti per i trattamenti CIGO e FIS (Interpello Ministero del Lavoro n. 19/2011, Circolare INPS n. 139/2016, Circolare INPS n. 170/2017 e Messaggio INPS n. 3777/2019).
Festività Infrasettimanali
Le festività infrasettimanali sono integrate da FSBA secondo le regole vigenti per i trattamenti CIGO e FIS (Circolare INPS n. 130/2017); sono pertanto rendicontate nel calendario Sinaweb. Quanto al contatore delle giornate di prestazione fruibili, la festività rendicontata equivale ad una giornata di effettiva sospensione, ossia decurta le giornate di AIS a disposizione dell’impresa.
Ripresa dell’attività produttiva
Per la prestazione AIS – causale ordinaria non è più richiesto il caricamento nella piattaforma Sinaweb del documento di ripresa attività produttiva al termine del periodo di sospensione indicato nel verbale di accordo.
Adempimenti a carico dell’impresa
Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro le tempistiche determinate dal Fondo, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.
Entro il giorno 25 del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione di orario, l’impresa è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze attraverso la funzione dedicata nel portale Sinaweb. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire. Inoltre, decorsi 3 mesi dalla presentazione della domanda senza alcuna rendicontazione, la domanda viene considerata decaduta (Procedure operative 8 maggio 2025, pagina 4).
Adempimenti a carico del lavoratore
Sarà cura dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione comunicare e aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN (intestatario/cointestatario) in caso di variazione dello stesso.
Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale
Confartigianato Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.
Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nonché nella consulenza e assistenza per la presentazione delle eventuali domande di prestazioni connesse ai periodi di sospensione.
Modulistica
La modulistica aggiornata è scaricabile dalla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza https://www.confartigianatovicenza.it/fsba-imprese-artigiane/ e dalla pagina dedicata sul sito dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto (EBAV): https://www.ebav.it/servizi/modulo-erogazioni-fsba/