Area Alimentazione - Panificazione: contratto collettivo regionale
Il 26 gennaio u.s. Confartigianato Imprese Veneto ha sottoscritto, assieme alle altre associazioni artigiane, con Fai – CISL, Flai – CGIL e Uila – UIL regionali il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro applicabile ai dipendenti delle imprese appartenenti ai settori rientranti nel campo di applicazione del CCNL Area Alimentazione – Panificazione 6 giugno 2024.
Il CCRL decorre dal 1° gennaio 2026 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2028, salvo diversa decorrenza per i singoli istituti contrattuali. Continuerà, poi, a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla data di decorrenza del successivo contratto, se non disdettato dalle parti nel termine fissato dal CCRL medesimo.
Il nuovo CCRL si applica in tutto il territorio della Regione del Veneto ai dipendenti:
- delle imprese artigiane del settore Alimentare;
- delle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
- delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti;
- delle imprese non artigiane che svolgono attività di produzione, preparazione, e confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta in attività di ristorazione (pubblici esercizi),
così come definite sulla base della sfera di applicazione di cui all’art. 1 del CCNL 6 giugno 2024 e s.m.i.
Il CCRL si compone di una parte comune contenente disposizioni applicabili a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione dello stesso e di tre sezioni speciali riguardanti rispettivamente: a) le imprese artigiane del settore alimentazione; b) le imprese non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e quelle in attività di ristorazione; c) le imprese del settore panificazione (artigiane e PMI fino a 249 dipendenti).
Rimandando alla lettura del testo del contratto, si riportano le principali novità introdotte.
Parte comune
Con riferimento agli istituti in materia di orario di lavoro viene confermato l’istituto della variabilità plurimensile dell’orario di lavoro mantenendo le procedure e la modulistica già previste dal precedente CCRL in ordine all’attivazione dei regimi di orario superiori ai 4 mesi e per il monitoraggio (art. 8).
Sono mantenuti il meccanismo di accantonamento annuo in compensazione (banca ore), il quale, dal CCRL 2022, è stato reso facoltativo e non più obbligatorio (art. 6) e il c.d. “accantonamento annuo difensivo” che può essere concordato, nell’ambito della procedura di consultazione di cui all’art. 23 del CCRL, anche per far fronte a periodi di sospensione dell’attività, come rafforzativo dell’ammortizzatore sociale FSBA (art. 7).
Quanto al mercato del lavoro il CCRL conferma la disciplina del contratto part-time con orario sperimentale c.d. PTOS (art. 10). È mantenuta la disposizione (art. 11) che declina le casistiche, ulteriori rispetto a quelle definite dal CCNL, di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato, utili ai fini dell’esenzione di cui all’art. 23, comma 2 lett. C) D.lgs. n. 81/2015 (limiti quantitativi contratti a tempo determinato).
Gli istituti regolati dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 del CCRL possono essere utilizzati per espressa previsione contrattuale (art. 18) solo dalle imprese iscritte e regolarmente versanti alla bilateralità artigiana (EBAV e Sani.In.Veneto).
L’art. 14 disciplina il trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 47, c. 4, D.lgs. n. 81/2015. Durante tutto il periodo di apprendistato tali lavoratori godono del trattamento economico calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL con applicazione della percentuale più alta definita dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi, si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso della formazione interna assistita.
Sempre in materia di apprendistato sono confermati (art. 14 bis) i contributi EBAV, già previsti dalla precedente contrattazione a beneficio delle imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore, nel caso di trasformazione dal contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio in contratto di apprendistato professionalizzante (servizi A43 e D43).
Si segnalano, inoltre, due istituti normativi in ambito sociale:
- banca ore solidale (art. 15) attivabile dalle imprese a favore dei lavoratori e delle lavoratrici per assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza e di estendere tale istituto anche nei confronti del lavoratore stesso nel caso di grave malattia o per assistenza del coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di 2° grado gravemente malato ex legge n. 53/2000. A fronte delle differenti necessità delle imprese nella gestione dell’istituto, il CCRL ha previsto le linee guida, demandando ai singoli regolamenti aziendali stipulati e/o adottati le modalità di gestione operative della banca ore solidale.
- comporto per lavoratori affetti da patologie oncologiche (art. 17). Il contratto conferma l’istituto dell’aspettativa introdotto dal protocollo sottoscritto il 23 marzo 2023 integrativo al CCRL 2022 in base al quale, prima del superamento del periodo di comporto, il/la lavoratore/trice può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di 6 mesi con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In materia di previdenza complementare il nuovo contratto regionale mantiene, senza modifiche rispetto al precedente CCRL 2022, gli istituti:
- della quota di adesione contrattuale per le imprese artigiane del settore alimentazione e per le imprese artigiane e PMI del settore panificazione (artt. 26 e 34);
- del contributo contrattuale veneto, quale strumento diretto ad incentivare l’adesione piena dei lavoratori alla previdenza integrativa, ossia mediante conferimento del TFR, ad un Fondo pensione negoziale del comparto artigiano (Solidarietà Veneto o Fon.Te). Il contributo contrattuale a previdenza complementare, a differenza della quota di adesione contrattuale, riguarda tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL, quindi anche le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti del settore alimentazione e i pubblici esercizi.
I due istituti, per le imprese artigiane del settore alimentazione e per le imprese artigiane e PMI del settore panificazione, sono alternativi fra loro nei termini di seguito descritti.
Le imprese continuano a versare in favore di operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) la quota di adesione contrattuale secondo gli importi e le modalità di versamento (B01 EBAV) definiti dagli artt. 26 e 34 del CCRL. Al riguardo, il nuovo CCRL nulla modifica rispetto al precedente contratto del 2022 e sue successive proroghe.
Tuttavia, per i dipendenti che decidono di conferire il TFR ad uno dei Fondi pensione negoziali dell’artigianato (Solidarietà Veneto o Fon.Te) l’impresa cessa di versare la quota di adesione contrattuale, sostituita dal contributo contrattuale percentualizzato (1,8%) dal mese successivo a quello di adesione al Fondo pensione scelto. Il versamento di tale contributo, in quanto sostitutivo della quota di adesione contrattuale, è sempre dovuto dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore decida di attivare la contribuzione a proprio carico.
Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo a carico ditta (1%) previsto dal CCNL Area Alimentazione – panificazione. In altre parole, nel caso in cui il dipendente decida di versare, in aggiunta al TFR, il contributo a proprio carico (1%), la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà sempre pari a quanto previsto dal CCRL, cioè 1,8% (no 1%).
Il contributo contrattuale è versato dal datore di lavoro direttamente al Fondo pensione secondo le modalità e le procedure in essere definite dal fondo medesimo, senza il passaggio tramite Ebav (no versamento tramite B01).
L’accordo, poi, conferma la quota di € 2,50 a carico dell’impresa di supporto ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell’artigianato per le posizioni individuali dei lavoratori non iscritti agli stessi con il TFR a cui sono destinati gli importi a titolo di adesione contrattuale. Il versamento avviene in un’unica soluzione unitamente alle quote destinate alla bilateralità con il B01 di competenza del mese di gennaio di ogni anno. Pertanto, con il prossimo B01 (di febbraio riferito al mese di gennaio) dovrà essere imputata anche la quota di 2,50 euro riferita all’anno 2026. La quota è fissa non riducibile per i rapporti di lavoro part-time. Per i lavoratori che verranno assunti in corso di anno la quota sarà versata unitamente al B01 relativo al mese di assunzione.
Sempre in tema di previdenza complementare, sono confermate le due prestazioni di EBAV, una in favore dell’azienda (A44) e una in favore del lavoratore (D44), introdotte dal contratto del 2022, con il fine di incentivare l’adesione alla previdenza complementare, e consistenti in un contributo una tantum a fronte dei lavoratori che aderiscono ad uno dei due Fondi pensione negoziali dell’artigianato.
Parte speciale – imprese artigiane del settore alimentazione e imprese del settore panificazione
La parte speciale del CCRL contiene le disposizioni sul trattamento economico, ossia gli elementi retributivi regionali.
Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.)
A partire dalla retribuzione di gennaio 2026, l’Elemento Regionale Transitorio (c.d. E.R.T.) viene consolidato e reso strutturale, cioè non più legato alla vigenza contrattuale, nel trattamento economico dei dipendenti, assumendo la denominazione di “Elemento Retributivo Territoriale” (sempre con acronimo E.R.T.). Sono confermati gli importi, parametrati per i livelli di inquadramento, definiti dal precedente CCRL 2022. L’elemento continuerà ad essere indicato con voce distinta in cedolino paga.
L’E.R.T. è corrisposto ad operai, impiegati e quadri per le ore effettivamente lavorate, fra cui si considerano: le ore di permessi retribuiti per assemblea, le ore di permesso per cariche sindacali elettive, le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salva vita certificate. L’E.R.T. è considerato per la determinazione della retribuzione riconosciuta: a) durante il congedo obbligatorio di maternità per i primi 5 mesi di astensione; b) al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL; c) durante la fruizione delle ore di permesso nei casi previsti dalla legge n. 104/92. L'E.R.T. è onnicomprensivo, include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o 13°. È escluso dal calcolo del T.F.R.
Viene corrisposto agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere. Sono esclusi gli apprendisti duali.
Elemento Retributivo Regionale (E.R.R. interconfederale)
È confermata l’erogazione dell’Elemento Retributivo Regionale (E.R.R. interconfederale) previsto dall’Accordo interconfederale 23/08/1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante e apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale).
Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l’importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora.
Per gli apprendisti l’importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all’aliquota percentuale applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.
Welfare aziendale su base contrattuale (art. 25 imprese artigiane alimentazione e art. 33 imprese artigiane e PMI panificazione)
In tema di welfare aziendale il nuovo CCRL introduce, limitatamente all’anno 2025 (anno di riferimento), i seguenti importi da destinare a soluzioni di welfare entro il 12 luglio 2026:
- per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di assegnazione/erogazione:
- 340 € per operai, impiegati, quadri
- 240 € per apprendisti professionalizzanti
- per i lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di assegnazione/erogazione:
- 170 € per operai, impiegati, quadri
- 120 € per apprendisti professionalizzanti
Hanno diritto agli importi di cui sopra i lavoratori/le lavoratrici non in prova e che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità aziendale nel 2025. Il requisito dei 3 mesi di anzianità aziendale va inteso nel senso di 3 mesi anche non continuativi nel 2025 presso la medesima impresa. In altre parole, in caso di più rapporti di lavoro fra il lavoratore e l’impresa (es. successione di contratti a termine etc.) nel 2025, l’anzianità aziendale si calcola sommando tutti i periodi di rapporto di lavoro intercorsi.
Gli importi maturano in quote mensili in relazione all’attività lavorativa effettivamente prestata nel periodo di riferimento (anno 2025), purché la presenza al lavoro sia superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese del periodo di riferimento (anno 2025). Il valore mensile si ricava suddividendo in dodicesimi l’importo complessivo.
Ai fini della maturazione della quota mensile spettante una giornata si intende lavorata anche in presenza di una sola ora di effettivo lavoro nel giorno considerato. Parimenti, si considerano come lavorate le giornate in cui il lavoratore/la lavoratrice sia stato/a assente per le seguenti tassative motivazioni: a) fruizione del congedo di maternità/paternità (sia obbligatorio che alternativo), escluso il congedo parentale; b) infortunio sul lavoro; c) malattia e malattia professionale; d) permessi ex legge 104/1992; e) permessi donazione sangue; f) ferie collettive; g) permessi retribuiti per assemblee e per l’esercizio di cariche sindacali.
Per i lavoratori assunti con contratto intermittente e PTOS la quota mensile sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario di lavoro in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta in ciascun mese del periodo di riferimento (anno 2025), fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento).
Anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026 (ossia prima del mese di assegnazione della soluzione di welfare – giugno 2026), l’importo spetta in relazione al maturato su base mensile nell’anno di riferimento (2025) in applicazione dei criteri sopra descritti (superamento periodo di prova, anzianità di tre mesi, presenza superiore alla metà dei giorni lavorabili in ciascun mese nell’anno di riferimento). In questa ipotesi (cessazione anticipata) l’importo effettivo da assegnare nel mese di cessazione del rapporto di lavoro (con annotazione nel primo cedolino utile) è determinato in base all’orario di lavoro (tempo pieno, pari o superiore al 50%, inferiore al 50%) nel mese di cessazione del rapporto lavorativo.
Gli importi da destinare a misure di welfare non costituiscono retribuzione, sono comprensivi di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale e contrattuale. Non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto, in ordine al quale ne è esclusa l’incidenza ai sensi dell’art. 2120 c.c.
L’assegnazione degli importi a strumenti di welfare deve avvenire entro il 12 luglio 2026 con annotazione nel cedolino di competenza del mese di giugno 2026.
L’impresa accompagnerà la consegna del cedolino paga del mese di aprile 2026 con un’informativa al lavoratore sulla base del modello di cui all’allegato 11 del CCRL in merito alla possibilità di scegliere la soluzione di welfare preferita fra quelle proposte dal datore di lavoro. Il lavoratore dovrà ritornare l’informativa compilata entro il 10 giugno 2026 al fine di consentire l’assegnazione e i relativi adempimenti nel termine del 12 luglio 2026.
Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro di destinare l’intero valore spettante alla previdenza complementare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’impresa stessa. Ciò significa che l’importo destinato alla previdenza integrativa deve intendersi comprensivo del contributo di solidarietà INPS a carico del datore di lavoro. Il versamento andrà effettuato al Fondo pensione (anche aperto) a cui il lavoratore già aderisce con il conferimento del TFR. In tal caso l’erogazione di configura come contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e ne sarà data indicazione nel cedolino paga di competenza del mese di giugno 2026.
Solo nel caso in cui l’impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l’equivalente del valore spettante verrà liquidato a titolo di retribuzione – importo lordo non assorbibile – in busta paga, con assoggettamento a normale contribuzione e imposizione fiscale e incidenza esclusivamente con riferimento al TFR. Resta la possibilità per il lavoratore di destinare l’importo al fondo di previdenza complementare cui ha aderito.
Infine, in relazione alla natura di welfare che caratterizza l’elemento economico in oggetto, pur non essendoci un’indicazione esplicita nel testo dell’accordo, si ritiene che lo stesso non sia assorbibile da altri elementi retributivi o di welfare già concessi dall’impresa ai lavoratori, essendo lo stesso aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.
Premio di Risultato Veneto
Con specifico accordo integrativo al CCRL viene istituito per le annualità 2026, 2027 e 2028 un Premio di Risultato Veneto legato alla produttività.
Tale elemento economico è erogato da parte di tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCRL. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra datore di lavoro ed il/la lavoratore/trice (trattamenti economici di natura retributiva o di welfare, superminimi compresi) ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori.
Il Premio di Risultato, determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dal CCRL da parte dell’impresa, sarà erogato annualmente in unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2027, 2028 e 2029.
Ai fini dell’erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l’Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall’impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio.
Viene inoltre prevista un’opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell’importo totale o ridotto del P.R.V. se dovuto, in un’unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell’erogazione del P.R.V.
Parte speciale – imprese non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione
La parte speciale dedicata alle imprese non artigiane del settore alimentazione fino a 15 dipendenti e alle imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione (pubblici esercizi) definisce gli elementi retributivi di secondo livello, ulteriori a quelli definiti dal CCNL e le quote di contribuzione alla bilateralità (EBAV).
Con riguardo al trattamento economico le imprese rientranti in questa parte speciale sono tenute a:
- corrispondere l’Elemento Retributivo Regionale (c.d. E.R.R. Interconfederale);
- erogare il Premio di Risultato Veneto, con conseguente esclusione dell’elemento economico di garanzia previsto dall’art. 31, parte II, del CCNL.
- riconoscere il contributo contrattuale veneto a previdenza complementare, ma non la quota di adesione contrattuale.
Bilateralità e quote EBAV
Il CCRL mantiene inalterati i valori delle quote mensili di contribuzione 2° livello EBAV fissate a 6,28 € euro a carico impresa e a 1,20 € a carico lavoratore per tutti i settori rientranti nel campo di applicazione del contratto.
Viene introdotto, per l’anno di competenza 2026, un nuovo sussidio a favore dei dipendenti (mod. D di EBAV) relativo al rimborso delle spese per le bollette energetiche sostenute nel 2026 e richiedibile nel 2027 entro la scadenza che sarà indicata dall’Ente Bilaterale. Il contributo potrà essere richiesto dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte ad EBAV in possesso di ISEE pari o inferiore a € 23.000 relativo all’anno successivo a quello della spesa per bollette energetiche e sarà pari a € 200.
I testi del contratto collettivo e dell’Accordo P.R.V. sono allegati alla presente notizia. Tali testi e i relativi allegati compilabili saranno consultabili e scaricabili prossimamente sulla pagina web:
https://www.confartigianatovicenza.it/contratti-collettivi-tabelle-retributive-artigianato/

