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Fibre Artificiali Vetrose: linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute

Le Fibre Artificiali Vetrose vengono impiegate nell'isolamento termico ed acustico, come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile, in altre attività industriali, nel settore edilizio e delle costruzioni in generale

Con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1096 del 18/08/2015 sono state recepite le “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute, riferite alle Fibre Artificiale Vetrose (FAV)”.

La delibera recepisce l’intesa n. 59 della Conferenza Stato Regioni del 25.3.2015, sancita - ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 131 del  5.6.2003.

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), tra tutte le fibre attualmente commercializzate, rappresentano il gruppo più rilevante delle "fibre artificiali inorganiche" sintetizzate a livello industriale.

Alquanto diffuse in ambito produttivo ed utilizzate comunemente secondo molteplici applicazioni nei vari contesti di vita, le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. Per le loro caratteristiche chimico fisiche, già da oltre 50 anni queste fibre vengono impiegate nell'isolamento termico ed acustico, ma al giorno d'oggi anche come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile, in altre attività industriali, nel settore edilizio e delle costruzioni in generale. Negli ultimi tempi sono state prodotte fibre "di nuova generazione" ad elevata capacità coibentante, con una maggiore proprietà di "biosolvibilità" e, conseguentemente, con minore "biopersistenza" nell'organismo umano in caso di inalazione.

Sotto la denominazione di FAV sono ricomprese un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell’amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell’edilizia, del tessile e dei prodotti plastici.

Con lo sviluppo del risparmio energetico, ad esempio, i prodotti per la coibentazione a base di FAV, già abbondantemente utilizzati, subiranno nel prossimo futuro un ulteriore incremento. L’uso di tali fibre è aumentato anche per l’isolamento termico e acustico, nel rinforzo dei materiali plastici e nell’industria tessile. Globalmente, viene riportato nelle linee guida, si conoscono oltre 30.000 impieghi. Questo è dovuto al fatto che le FAV sono altamente resistenti e inestensibili, ma molto flessibili, sono ininfiammabili e scarsamente attaccabili dalla umidità e dagli agenti chimici corrosivi e non sono degradabili da microrganismi.

 

Principali settori di impiego delle Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

Lane minerali

Fibre ceramiche

Filamenti continui

Fibre per scopi speciali

Edilizia (isolamento termoacustico)

Industria ceramica (forni)

Tessile

Filtri ad alta efficienza

Industria (isolamento impianti di processo)

Fonderie – trattamento primario metalli

Plastici rinforzati

Isolamento aereospaziale

Industria (del settore del caldo e del freddo)

Industria petrolchimica (cracking), centrali termoelettriche

Se policristallini, produzione tessili fino a 1600° C

 

Applicazioni speciali (barriere acustiche, cabine, schermi)

Industria aereonautica

 

 

Vetroresina

Processi chimici generali

 

 

Trasporti (isolamento termoacustico)

Per isolare processi ad alte temperature (fino a 1600° C)

 

 

 

Costruzioni navali.

In tutti i processi con caldaie/forni

 

 

 

L’esposizione alle FAV negli ambienti di lavoro avviene in relazione alle fasi di fabbricazione, lavorazione, installazione, rimozione, bonifica e lo smaltimento di manufatti contenti FAV. Le situazioni nelle quali si può venire a contatto con le FAV in ambiente di lavoro possono essere le seguenti:

a) durante la fase di produzione sia della fibra che del prodotto;

b) durante l’immagazzinamento, sia in stabilimento che presso rivenditori e in cantiere;

c) durante il trasporto del prodotto;

d) durante le fasi di lavorazioni successive alla produzione;

e) durante le fasi di rifinitura del prodotto;

f) durante la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei manufatti in posa.

I settori maggiormente interessati all’esposizione a FAV sono l’edilizia (isolamento termoacustico), l’industria (isolamento impianti di processo, settore del caldo e del freddo) i trasporti (isolamento termoacustico).

Il contratto può avvenire per inalazione di polvere dispersa in atmosfera o per contatto della pelle con il prodotto. Per le caratteristiche di pericolo si invita alla lettura delle linee guida al capitolo relativo agli effetti per la salute.

Vale la pena peraltro di evidenziare anche la situazione delle Fibre Ceramiche Refrattarie (FCR) presenti nei settori della lavorazione della ceramica (forni), nel trattamento primario di metalli, in fonderia, nell’industria petrolchimica e altri processi chimici, che possono implicare la possibile esposizione lavorativa a materiale classificato come cancerogeno di categoria 1B.

Nel caso di esposizione a lane minerali artificiali classificate come cancerogeno di categoria 2, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 223 del D.Lgs 81/2008 e in esito alla stessa dovrà adottare le previste misure generali dell’articolo 224 per la prevenzione dei rischi; mentre nel caso di esposizione a fibre ceramiche refrattarie il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 236 e in esito alla stessa a prendere in considerazione in primo luogo la possibilità di riduzione o sostituzione del materiale, se tecnicamente possibile, in secondo luogo la possibilità dell’utilizzo in un sistema chiuso e solo in ultima analisi la riduzione al minimo possibile del livello di esposizione (art. 235).

In tutte le attività in cui vi sia utilizzazione di materiali classificati cancerogeni per inalazione, come nel caso delle fibre ceramiche refrattarie, bisognerebbe preliminarmente prevedere una valutazione del rischio anche attraverso una valutazione strumentale del livello di contaminazione ambientale di fibre aerodisperse, in base alle quali orientare l’adozione delle misure preventive e protettive per i lavoratori, adattandole alla particolarità delle situazioni lavorative.

E’ comunque opportuno precisare che il decreto legislativo n. 81/2008 prevede l’obbligo della valutazione dei rischi in tutte le situazioni in cui si utilizzano materiali che presentano rischi per la salute, categoria nella quale rientrano, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla diversa composizione e caratteristiche tutte le FAV e anche di avvalersi del contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio, in caso di obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti contenenti le fibre minerali, compresi i Dispositivi di protezione individuale (DPI), nel momento della loro formazione, devono essere raccolti con cura e confezionati in modo tale da evitare la dispersione di fibre nell’aria. Le confezioni devono poi essere munite di etichettatura idonea a segnalarne la natura e la eventuale pericolosità. I rifiuti confezionati ed etichettati, in attesa dello smaltimento, devono essere collocati in deposito temporaneo all’interno del cantiere o della sede aziendale in un’apposita area, adeguatamente segnalata.

Il produttore deve procedere alla classificazione del rifiuto sulla base della concentrazione delle eventuali sostanze pericolose in esso contenute.

In relazione ai codici CER (Rifiuti) attribuibili, le linee guida stabiliscono che se le FAV da cui origina il rifiuto sono state utilizzate nell’isolamento termico e acustico nelle costruzioni, si devono utilizzare:

CER 17.06.03* (rifiuto speciale pericoloso) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

CER 17.06.04 (rifiuto speciale non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03

Negli altri impieghi il codice CER dovrà essere attribuito in funzione delle varie fasi della produzione (es. 15.02.02 per DPI o indumenti protettivi dismessi).

Per le FAV la codifica europea di tali rifiuti risulta attribuibile alla famiglia CER 17.XX.XX. Il produttore deve attribuire un codice al rifiuto che deve essere ricercato, sulla base dell’attività svolta e delle caratteristiche di pericolosità. Si desume che i produttori di rifiuti siano rappresentati principalmente da imprese edili, che producono tale tipologia durante i lavori di demolizione di vecchi edifici ovvero durante lavori di ristrutturazione.

Infine nelle linee guida vengono fornite indicazioni operative per l’attività di prevenzione da porre in atto nella utilizzazione delle FAV e per la sorveglianza sanitaria.

  • Data inserimento: 06.09.15