Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

AUTOTRASPORTO MERCI - INTERSCAMBIO PALLET

Modifiche alla disciplina del sistema di interscambio di pallet

Confartigianato Imprese Vicenza informa che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2025 la Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 che introduce modifiche alla legge n. 51 del 20 maggio 2022 sull’interscambio di pallet.

Tra le principali modifiche apportate agli articoli 17-bis e 17-ter della legge 51/2022, si evidenzia:

– L’indicazione che le disposizioni previste si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci.

– L’aggiornamento delle definizioni rilevanti ai fini dell’istituzione del sistema di interscambio con particolare riferimento alle tipologie di pallet e ai requisiti dei “sistemi pallet” ossia delle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili. I sistemi pallet definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e di riparazione dei pallet interscambiabili, e contestualmente prevedono una metodologia di calcolo del valore medio di mercato dei pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC e altri), al calcolo di suddetto valore e alla sua pubblicazione e aggiornamento periodico sui rispettivi siti internet ufficiali. I medesimi sistemi, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti in merito a possibili violazioni. Ai sistemi pallet, dunque, vengono riconosciute funzioni che nella precedente disciplina erano in capo al Ministero dello Sviluppo economico.

– Il richiamo e la salvaguardia di quanto previsto dall’art. 11-bis del Dlgs 286/2005, che pone come regola generale quella dell’assenza di obbligo di gestione dei pallet da parte del vettore e la non responsabilità del vettore per l’eventuale mancata riconsegna dei pallet.

– decorsi 24 mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni resterà valido solo il buono pallet in formato digitale.

  • Data inserimento: 15.01.26