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POS E SCONTRINI: TOLLERANZA DEL 5% SUGLI ERRORI

Niente sanzioni per i lievi disallineamenti tra pagamenti elettronici e corrispettivi

Il Decreto Omnibus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, introduce una novità di particolare interesse per le attività commerciali e, più in generale, per gli operatori tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

La disposizione interviene sul rapporto tra i pagamenti elettronici effettuati tramite POS e i corrispettivi trasmessi telematicamente, introducendo una soglia di tolleranza del 5% per le difformità di modesta entità.

L’obiettivo è evitare che semplici anomalie tecniche o piccoli disallineamenti, che possono verificarsi nella gestione quotidiana dell’attività, diano automaticamente luogo a contestazioni e sanzioni. La nuova disciplina, infatti, distingue gli errori occasionali e fisiologici dalle violazioni di maggiore rilevanza.

L’integrazione tra POS e corrispettivi

La nuova disposizione si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali avviato dalla Legge di Bilancio 2025.

A partire dal 1° gennaio 2026, è stata prevista la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per la memorizzazione e la certificazione dei corrispettivi.

In concreto, il POS, utilizzato per incassare pagamenti con carte, bancomat e altri strumenti elettronici, deve dialogare con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Il sistema è, quindi, chiamato a trasmettere oltre ai dati relativi ai corrispettivi giornalieri anche quelli relativi ai pagamenti elettronici effettuati durante la giornata.

In questo modo l’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti di controllo sempre più puntuali per verificare la coerenza tra gli incassi effettuati e i corrispondenti dati fiscali trasmessi.

L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia delle Entrate.

Restano, invece, esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività che sono già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Il regime sanzionatorio

La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni nel caso in cui la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulti omessa, tardiva o inesatta, quando tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta.

In queste ipotesi è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni trasmissione irregolare, fino a un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

A queste sanzioni può aggiungersi il ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Tali sanzioni possono trovare applicazione anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

Il precedente sistema non prevedeva una soglia minima entro la quale l’errore potesse essere considerato irrilevante. Non veniva quindi effettuata una distinzione, sotto il profilo quantitativo, tra un errore di lieve entità e un’anomalia più significativa.

Tolleranza del 5% per i lievi disallineamenti

È su questo punto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza del 5%.

La nuova disposizione esclude l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e il numero dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%.

Quando la differenza rimane entro tale limite, l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.

La modifica risponde a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione ordinaria di un’attività commerciale possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti, ad esempio, a problemi tecnici, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.

La finalità è evitare che difformità marginali vengano trattate allo stesso modo di violazioni sostanziali.

Quando la tolleranza del 5% non si applica

La tolleranza del 5% deve essere interpretata correttamente e non può essere considerata come un margine generale entro il quale ogni differenza tra POS e corrispettivi diventa irrilevante. La stessa opera esclusivamente quando la difformità tra i pagamenti elettronici e i dati trasmessi non produce effetti sulla determinazione dell’imposta.

Quando, invece, l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA oppure determina un’alterazione dell’imponibile, continuano ad applicarsi le ordinarie disposizioni sanzionatorie.

La distinzione è fondamentale perché chiarisce la portata della nuova disposizione in quanto il legislatore ha inteso alleggerire il trattamento delle violazioni meramente formali, senza modificare il sistema sanzionatorio applicabile alle irregolarità che possono determinare un concreto pregiudizio per le entrate erariali.

  • Data inserimento: 31.08.26
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7276