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ALIMENTAZIONE: NOTIFICA SANITARIA

Notifica sanitaria non più necessaria per trasporto (se funzionale all'attivita' principale)

Con la circolare del 14 agosto 2017 la Regione Veneto ha diffuso la modulistica relativa alla notifica sanitaria ai fini della registrazione degli operatori del settore alimentare come previsto all’articolo 6 del Regolamento UE 852/2004. La nuova documentazione è stata adottata a livello nazionale nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa per le imprese e sostituisce integralmente quella già in uso nella nostra Regione (moduli B1 e B2 allegati alla DGR 3710/2007) e va utilizzata in tutti i casi di avvio attività, subingresso, modifica della tipologia di attività, cessazione o sospensione temporanea dell’attività. La notifica va presentata al SUAP che poi la inoltrerà alla ASL di competenza.

Tutti gli altri adempimenti precedentemente previsti, ad esempio, per le modifiche strutturali, impiantistiche dei locali o dei mezzi di trasporto, non devono più essere effettuati e non è più previsto l’obbligo di allegare ulteriori documenti quali planimetrie, asseverazioni tecniche o altre schede.

Non dovrà quindi essere più presentata notifica sanitaria in particolare per:

  • Modifiche strutturali o impiantistiche dello stabilimento;
  • Il/i mezzo/i di trasporto gestito/i nell’ambito dell’autocontrollo aziendale e il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento, quando l’attività di trasporto è funzionale all’attività condotta nello stabilimento registrato/riconosciuto e i mezzi di trasporto vengono sottoposti al controllo ufficiale nello stabilimento; si ricorda che al trasporto di applicano i requisiti del capitolo IV dell’Allegato II del Reg. 852/2004;
  • Data inserimento: 23.01.18