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Accordo Regionale 22.04.2011. Bilateralità Veneta: REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA EBAV.

Siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che fissa le regole per l’adesione aziendale, l’iscrizione dei dipendenti ad Ebav e la regolarità contributiva per l’accesso alle prestazioni e all’esonero dalla corresponsione dell’EAR.

Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali hanno siglato lo scorso 22 aprile l’Accordo Interconfederale Regionale che istituisce un rinnovato quadro di regole al quale fare riferimento per individuare con precisione le condizioni ed i requisiti della adesione ad EBAV e della relativa regolarità contributiva delle aziende e dei propri dipendenti.
Iscrizione e regolarità contributiva consentono l’accesso alle prestazioni dell’Ente e alle regole premiali previste dalla contrattazione collettiva e individuano le condizioni di continuità di versamento necessaria per l’esonero alla corresponsione dell’EAR, 25 euro mensili per dipendente, cui sono tenute le aziende artigiane non aderenti agli enti bilaterali.

In sintesi il nuovo Accordo, che riguarda tutte le aziende artigiane venete con esclusione di quelle edili, dispone quanto segue.

L’iscrizione dell’azienda decorre dal primo mese di versamento all’Ente e la regolarità contributiva è conseguente a versamenti mensili completi di tutte le contribuzioni previste e riferiti a tutti i dipendenti in forza all’azienda in ciascun mese, compresi i nuovi assunti e con esclusione dei lavoratori a domicilio o a chiamata, o con un rapporto a tempo parziale non superiore al 10% (es. 4 ore settimanali, 15 ore mensili, ecc…). Ai fini della regolarità contributiva è precisato che l’azienda, non tenuta a versare la contribuzione all’Ebav per quei dipendenti che nel mese mancano dei requisiti di reddito, è comunque tenuta ad evidenziarli nel modello mensile di versamento (B01) con contribuzione a zero.
(Si ricorda che i limiti di reddito si riferiscono ad un imponibile fiscale di busta paga di almeno 300 euro. Per i dipendenti con rapporto a tempo parziale tra 11 e 35%, per i quali si versano contributi Ebav dimezzati, tale limite è fissato a 100 €.)

L’accesso alle prestazioni dell’Ente, secondo le regole e condizioni previste per ognuna, potrà avvenire dopo 12 mesi di versamenti completi e continuativi.
(Nel caso di trasformazione o trasferimento aziendale valgono anche i versamenti operati con la precedente denominazione aziendale.)
Le aziende che entrano nella sfera di applicazione della contrattazione artigiana, le aziende di nuova costituzione o senza dipendenti che assumono del personale dipendente, hanno diritto all’accesso alle prestazioni dopo tre mesi di versamento (dal primo mese di versamento per la sola prestazione dei sussidi ai lavoratori sospesi).

L’accesso a prestazioni premiali previste dalla contrattazione collettiva per le aziende aderenti ad Ebav, può avvenire con almeno sei mesi di versamento Ebav e comunque mantenendo la regolarità contributiva durante l’applicazione della condizione premiale.

L’obbligo contrattuale di corresponsione dell’EAR ai dipendenti, elemento retributivo mensile di 25 euro, vale per tutte le aziende artigiane (non edili) non iscritte ad Ebav. Tale obbligo vige anche per le aziende che, pur iscritte all’Ebav, non operino i relativi versamenti per 6 mesi anche non consecutivi. In questi casi l’obbligo decorre dal settimo mese.

  • Data inserimento: 02.05.11