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Accordo Regionale 09.01.2015. Sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane: procedure 2015.

Siglato il 9 gennaio scorso l’A.I. Regionale che dispone modalità e procedure per attivare nel 2015 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane per i soggetti che non possono accedere alla CIG in deroga.

Lo scorso 9 gennaio le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare nel 2015 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane di tutti i settori, “edilizia” esclusa, che non possono accedere alla CIG in deroga in quanto non possiedono il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, così come previsto dal D.M. 83473/2014.

A tal proposito ricordiamo che in base alla legge 92/12 (Legge Fornero), in via sperimentale per il triennio 2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, viene riconosciuta l’indennità ASPI, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi Bilaterali (condizione essenziale per avere diritto all’ASPI)

Tenuto conto che per l’anno 2015 le parti hanno concordato che lo strumento per far fronte alle crisi aziendali per mancanza di lavoro nel settore artigiano sia la cassa in deroga, con il  presente accordo si è voluto garantire una prestazione ai soggetti che non hanno titolo per accedere alla cassa integrazione in quanto non possiedono l’anzianità aziendale di 12 mesi richiesta dalla vigente normativa per accedere alla CIG in deroga

 

L’Accordo Regionale del 9 gennaio prevede due diverse procedure per attivare la sospensione, a seconda che l’impresa abbiamo o meno in atto un consultazione con le OO.SS. per la CIG in deroga

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CIG IN DEROGA IN CORSO:

-       l’azienda,nell’ambito della consultazione della CIG in deroga, se ravvisa la necessità di operare una sospensione per mancanza di lavoro per lavoratori che non hanno i 12 mesi di anzianità aziendale, ne darà comunicazione alle OO.SS che si sono presentate al fine di redigere uno specifico verbale (vedi allegato 1), distinto rispetto a quello della cig in deroga. L’accordo dovrà essere corredato dal timbro e dalla firma dell’Associazione Artigiani cui l’azienda aderisce o conferisce mandato.

 

SENZA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE CIG IN DEROGA

-       se l’azienda non ha attivato la procedura di CIG in deroga, qualora voglia sospendere lavoratori che non hanno il requisito dei 12 mesi di anzianità aziendale, ne darà comunicazione alle OO.SS., attraverso l’Associazione Artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, specificando le OO.SS. che hanno eventualmente stipulato l’ultimo accordo di CIG in deroga ed indicando il numero di lavoratori coinvolti e quelli privi dei requisiti per l’ ASPI.

A conclusione verrà redatto un accordo sindacale sulla base dell’Allegato 1 del presente Accordo, che dovrà essere corredato dal timbro e dalla firma dell’Associazione Artigiani cui l’azienda aderisce o conferisce mandato

 

Resta inteso che entrambe le procedure sopra indicate mantengono la loro validità anche nel caso in cui i dipendenti siano sprovvisti dei requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione ASPI.

L’intesa prevede espressamente che l’accordo di sospensione possa essere attivato solo dopo aver utilizzato tutti gli strumenti contrattuali, applicati in azienda, così come previsti dalla contrattazione collettiva (permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento annuo di compensazione, ferie arretrate non programmate)

 

In merito all’ASPI, si ricorda che per poter accedere all’indennità ASPI per lavoratori sospesi, il dipendente deve essere in possesso di requisiti contributivi non facilmente soddisfabili in tempi di crisi;

  • ·         devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso;
  • deve essere stato versato un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

Per quanto concerne la durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile; nel caso di sospensione il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.

 

L’intervento Ebav sarà corrisposto per un massimo di 45 gg. di calendario ed è svincolato dall’effettivo accesso all’ASPI: viene fissato 9,00 € per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati e le domeniche, stessa misura per operai, impiegati e apprendisti.

Sono esclusi dall’intervento i lavoratori che hanno diritto alla CIG in deroga, i lavoratori stagionali, i lavoranti a domicilio e i part-time verticali durante il periodo di assenza programmata, i lavoratori a chiamata; sono inoltre esclusi i lavoratori per i quali l’impresa non ha provveduto a far apporre il timbro e la firma ad una delle Associazioni artigiane.

 

Per avere diritto al sussidio Ebav il lavoratore deve presentarsi entro 10 gg. dall’inizio della sospensione presso lo sportello Ebav delle OO.SS. per predisporre la domanda di sussidio, portando con se copia dell’accordo sindacale e dell’ultima busta paga. Ricordiamo che durante i periodi di sospensione il dipendente è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le indennità ed i sussidi potranno essere liquidate solo a consuntivo.

Quanto agli adempimenti amministrativi per consentire la liquidazione del sussidio Ebav e dell’ASPI, spetterà all’azienda, per il tramite dello Studio di consulenza e/o dei Servizi associativi che gestiscono le paghe, l’invio dei consuntivi mensili secondo le modalità stabilite dagli enti gestori; in particolare, per quanto riguarda la procedura relativa alla comunicazione della sospensione all’INPS, secondo le regole attuali è previsto che la comunicazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende deve essere inviata in via telematica non oltre 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione. Tale procedura comprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (MOD. D.S./Sosp. SR 74)e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’INPS.

 

Si invita ad inviare il modello SOSP 2015 all’Associazione (preferibilmente tramite mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa tramite fax allo 0444392477).

 

On line il testo dell’Accordo Interconfederale Regionale del 9 gennaio 2015, modello SOSP 2015 compilabile e il verbale compilabile.

  • Data inserimento: 13.01.15