InformaImpresa 10/2013 - page 9

mento.
3.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-
zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-
tenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.
Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.
Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.
Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.
I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14
Riconoscimento dei certificati delle persone
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1.
Le persone e le imprese in possesso di un certificato
rilasciato in un altro Statomembro ai sensi dell’artico-
lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006,
trasmettono copia del certificato, allegando ad esso
la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera
di commercio nella cui circoscrizione territoriale la
persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-
mente la propria attività, che provvede ad includerli
nel Registro.
2.
Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia
dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-
ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove
la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-
cita prevalentemente la propria attività che provvede
ad includerli nel Registro.
3.
Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-
tificati provvisori.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Regomento 17 maggio 2006 n 842 Cee.pdf
alla notizia 1034 su
e la notizia Ambiente:
Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblica-
ta su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
nelle attività di riparazione controllo delle
perdite non si avvale di persone in possesso
del pertinente certificato
.
Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-
le persone e delle imprese certificate e hanno superato
l’apposito esame possono effettuare le attività di ripara-
zione delle perdite dei gas fluorurati.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che
nelle attività di riparazione delle per-
dite di gas fluorurati
delle applicazioni fisse sotto ri-
portate, non si avvale di persone in possesso dello
specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decre-
to del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-
re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-
tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006.
Definizione di operatore
Operatore:
una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Riparazione delle perdite
procedure che devono essere assicurate
Premesso che l’operatore deve assicurare che la ripa-
razione venga eseguita da personale certificato ad ef-
fettuare tale specifica attività, devono sempre essere
effettuate le operazioni di seguito riportate e stabilite
dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 e
dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1497/2007:
- prima della riparazione, si procede, se necessario, al-
lo svuotamento o al recupero del refrigerante;
- l’operatore assicura che venga effettuata una prova
di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova
di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces-
sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta;
- prima della prova di pressione con azoto esente da
ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres-
sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne-
cessario, recuperati da tutto il sistema.
- la causa della perdita viene, per quanto possibile, in-
dividuata, per evitarne il ripetersi.
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