InformaImpresa 10/2013 - page 8

3.
Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente secon-
do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale
domanda è presentata unitamente alla domanda di
iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-
zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente possiede
un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle
attività di cui al comma 1, acquisita prima della data
di entrata in vigore del presente decreto e specifi-
cando, ove applicabile, la categoria di certificato di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.
303/2008 per la quale l’esperienza professionale è
posseduta.
4.
Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-
da è presentata unitamente alla domanda di iscri-
zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-
ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, attestante che il richiedente impiega perso-
nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi
del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos-
sesso di un certificato.
5.
La Camera di commercio competente rilascia i certi-
ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda ed inserisce nella sezione del Registro di
cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio-
ni relative alle persone e alle imprese in possesso di
certificato provvisorio.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 11
Deroghe transitorie
1.
Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen-
to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe-
riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono
le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui-
sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di
cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que-
stione sia svolta sotto la supervisione di una persona
in possesso di un certificato che contempla tale atti-
vità.
2.
Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n.
304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n.
305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo
9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito
di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo
9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta
sotto la supervisione di una persona in possesso di
un certificato che contempla tale attività.
3.
Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo
9, comma 3, non si applica per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso
di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di
formazione che contempla l’attività pertinente, pur-
ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi-
sione di una persona ritenuta adeguatamente quali-
ficata.
4.
Le persone interessate dichiarano per via telematica
alla Camera di commercio competente di avvalersi di
una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva,
in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che
il richiedente è in possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente deroga temporanea.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo - Esenzioni
1.
Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1:
a) la persona che svolge operazioni di brasatura o sal-
datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec-
chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato
in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope-
razioni siano svolte sotto la supervisione di una per-
sona in possesso di un certificato che contempla l’at-
tività pertinente;
b)la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui
carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3
kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico-
lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con-
dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che
detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte-
stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto-
rizzazione che certifica il completamento di un cor-
so di formazione sulle competenze e sulle conoscen-
ze minime relative alla categoria III, come indicato
nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.
2.
Le persone interessate dichiarano alla Camera di
commercio competente di avvalersi di una delle
esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di
cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos-
sesso del requisito necessario al rilascio della perti-
nente esenzione.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13
Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1.
È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-
sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-
gente, il Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate. La gestione del Registro
è affidata alle Camere di commercio competenti che
vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste
dalla legislazione vigente.
2.
Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
8
InformaImpresa
Venerdì
17
maggio
2013
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook