InformaImpresa 10/2013 - page 18

effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a) prevenire perdite di tali gas; e
b)riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.
Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.
Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.
La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati
Articolo 1 –Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e
temporaneamente fuori servizio composti di uno o più
contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate,
installati in risposta ad un rischio di incendio specifico
in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione
antincendio».
Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote-
zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro del sistema
1.
L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e
il numero di telefono nel registro di cui all’articolo
3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di
seguito «il registro del sistema».
2.
La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un si-
stema di protezione antincendio è indicata nel regi-
stro del sistema.
3.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per
un sistema di protezione antincendio non è indica-
ta nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-
chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-
minata da personale certificato.
Articolo 3 - Controllo del registro del sistema
1.
Prima di effettuare il controllo delle perdite, il perso-
nale certificato controlla il registro del sistema.
2.
Speciale attenzione viene prestata alle informazio-
ni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti
problematici.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15
Registro dell’impianto
1.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, conte-
nenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra ten-
gono il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui all’arti-
colo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
2.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-
dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
serra tengono il “Registro del Sistema” di cui all’arti-
colo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.
3.
Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-
tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-
fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato
del registro e le modalità della loro messa a dispo-
sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul
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