InformaImpresa 10/2013 - page 4

perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento 842/2006/CE - Articolo 5
Formazione e certificazione
1.Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati
membri e consultandosi con i settori interessati, la
Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-
zioni per il reciproco riconoscimento relativamente
ai programmi di formazione e certificazione sia per le
società sia per il personale interessato che interven-
gono nell’installazione, manutenzione o riparazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-
ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli
3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamenta-
zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo
3.
2.Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono
o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-
cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-
grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi
programmi di formazione e certificazione. Gli Stati
membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-
tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera
prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per
motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro
Stato membro.
3.L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a
che il personale interessato abbia ottenuto la neces-
saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-
porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e
delle norme applicabili, e che egualmente disponga
della necessaria competenza in materia di preven-
zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati
ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e
delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.
4.Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano
che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-
tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas
fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale
addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-
fo 2 del presente articolo.
5.Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il
formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo
12, paragrafo 2.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13
Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1.È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-
sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-
gente, il Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate. La gestione del Registro
è affidata alle Camere di commercio competenti che
vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste
dalla legislazione vigente.
2.Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
mento.
3.Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-
zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-
tenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
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