InformaImpresa 10/2013 - page 13

comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.
Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.
Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.
I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14
Riconoscimento dei certificati delle persone e delle
imprese rilasciati in un altro Stato membro
1.
Le persone e le imprese in possesso di un certificato
rilasciato in un altro Statomembro ai sensi dell’artico-
lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006,
trasmettono copia del certificato, allegando ad esso
la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera
di commercio nella cui circoscrizione territoriale la
persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-
mente la propria attività, che provvede ad includerli
nel Registro.
2.
Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia
dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-
ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove
la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-
cita prevalentemente la propria attività che provvede
ad includerli nel Registro.
3.
Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-
tificati provvisori.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Commissione delle Comunit europee - Rego-
lamento 1497 del 2007-2.pdf
- Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato
I-3.pdf
- Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-
2007 - CE.pdf
alla notizia 1035su
e la notizia Ambiente:
Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
34 Emissioni in atmosfera. Composti organici
volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti
per la carrozzeria: modificato l’allegato alla
normativa che stabilisce i metodi analitici.
Pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/13, il decreto del
Ministero dell’ambiente 03/10/2012: “Modifica dell’al-
legato III del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161, in
materia di composti organici volatili”
Con questo decreto sono state apportate modifiche
all’allegato III del decreto legislativo del 27/03/2006,
n. 161, riguardante le limitazioni delle emissioni di
composti organici volatili conseguenti all’uso di sol-
venti in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per
la carrozzeria.
L’allegato III, stabilisce i metodi analitici per la valuta-
zione della conformità del contenuto di Cov dei pro-
dotti elencati nell’allegato I e dei valori limite previ-
sti nell’allegato II, sempre del decreto legislativo n.
161/2006.
On line viene riportato il decreto legislativo n.
161/2006 aggiornato alla data del 07/05/2013.
Per approfondimenti consultare il file:
-
Download D.lgs 27 marzo 2006 n. 161 - limitazione
emissioni COV per uso solventi in pitture e vernici e pro-
dotti per la carrozzeria.pdf
alla notizia 1038 su
InformaImpresa
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