InformaImpresa 02 - 2014 - page 13

cui all’allegato A?
R 4.:
Le nuove scadenze e le nuove tempistiche par-
tono dall’entrata in vigore del Decreto che sostituisce
quanto in precedenza previsto dal Decreto Legislativo,
ma non prescinde da esso: se la manutenzione ed il
controllo di efficienza energetica sono stati eseguiti ad
es. in aprile 2013 non bisogna rifare tutto dopo il 12
luglio 2013; quindi la manutenzione ed il controllo di
efficienza continuano, secondo le tempistiche del D.P.R.
e Allegato A, facendo riferimento a quanto per ultimo
eseguito.
5.
Art. 9 comma 1
AUTORITÀ’ COMPETENTI
- per la
Regione Veneto le autorità competenti sono le pro-
vince ex LR 11? Visto che rientra tra le competenze
della Regione quello di istituire le modalità di ac-
creditamento dei soggetti a cui affidare le ispezio-
ni, possono le province con delibera delegare queste
operazioni a terzi?
R 5.:
Le Autorità competenti per i controlli di efficienza
energetica degli impianti di climatizzazione sono quel-
le individuate dalla Legge Regionale 11/2001; rientra
nelle competenze e possibilità delle Regioni istituire un
sistema di accreditamento degli organismi e dei sog-
getti cui affidare le attività d’ispezione, in mancanza
del quale sistema si può procedere ai sensi dell’art. 9,
c. 5 del D.P.R.
6.
Art. 8 comma 5 - il manutentore è obbligato ad
inviare all’indirizzo indicato dalla regione copia del
rapporto. quale è questo indirizzo?
R 6.:
Dev’essere informato l’ente delegato ai controlli
quindi Provincia o Comune; il D.P.R. prevede l’uso del-
la telematica per l’attivazione del relativo sistema bi-
sogna attendere l’emanazione dei decreti attuativi del
D.P.R. 74/2013; in assenza di circolare Ministeriale per
il momento va trasmesso come ante D.P.R.
7.
Art. 9 comma 4 - se il rapporto fosse privo di bol-
lino provinciale è comunque valido?
R 7.:
Finchè non verrà regolamentato a livello regio-
nale il Bollino mantiene la sua validità ove è istituito
ed il rapporto di controllo segue le regole di validità ivi
determinate.
8.
Art. 9 comma 9 ispezioni che non seguono le prio-
rità di cui all’art. 9 c 9 sono da considerarsi legitti-
me?
R 8.:
Le priorità indicate all’Art. 9, c. 9 seguono un crite-
rio logico, nell’ambito della riconsiderazione del siste-
ma delle ispezioni, del Bollino e della gestione del Ca-
tasto degli impianti si dovranno dare indicazioni pre-
cise; la legittimità delle ispezioni che non seguano i
criteri di priorità indicati non sarà in discussione, forse
la destinazione di risorse finanziarie alle ispezioni non
prioritarie potrebbe essere opinabile.
9.
Art.10 comma 3 -
BOLLINI -
come possono essere
richiesti costi o bollini diversi dalle province vista la
competenza della Regione nel garantire l’uniformità
delle modalità di corresponsione del contributo su
tutto il territorio regionale?
Si fa presente che l’art.10 del DPR n.
74/2103 al comma 3, lettera c) stabilisce che la Re-
gione deve assicurare la copertura dei costi neces-
sari per la gestione del catasto degli impianti ter-
mici mediante contributo a carico dei responsabili
degli impianti (proprietari, occupanti, amministrato-
ri di condominio e amministratori delegati di socie-
tà, ai sensi dell’allegato A al Dlgs 192/05 così come
modificato dal DM 22 novembre 2012). Al fine di
assicurare la suddetta copertura dei costi, si propo-
ne di valutare forme di contribuzione contenute ne-
gli importi ma di agevole prelievo dai soggetti te-
nuti al relativo versamento, ad esempio verificando
la possibilità di inserire apposita voce di spesa nella
fattura di fornitura di gas e energia elettrica ovvero
nell’imposta sui rifiuti.
R 9.: L’art. 10, c. 3, lett. C) dà la possibilità e
non obbliga ad assicurare la copertura dei costi con il
contributo a carico dei responsabili degli impianti; ci
sono altre soluzioni oltre a quelle indicate, tutte da va-
lutare anche con il referente politico.
10. CONTROLLO E MANUTENZIONE:
Per affrontare il tema dell’ art. 7 si devono fare le
seguenti precisazioni:
- Per “Controllo” di un impianto termico o di un ap-
parecchio (vedasi definizione 9 di cui all’Allega-
to A al D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) si intende la
“verifica del grado di funzionalità ed efficienza”
… “eseguita da operatore abilitato ad operare sul
mercato, sia al fine dell’attuazione di eventua-
li operazioni di manutenzione e/o riparazione sia
per valutare i risultati conseguiti con dette opera-
zioni”.
- Per “Manutenzione” di un impianto termico o di un
apparecchio (vedasi definizione 26 di cui all’Al-
legato A al D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.) si inten-
de “l’insieme degli interventi necessari, svolte da
tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire
nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conser-
vare le prestazioni dell’impianto entro i limiti pre-
scritti”.
- Per “Controllo di Efficienza Energetica” di un im-
pianto termico (vedasi art. 8 comma 1 del D.P.R.
74/2013) si intende l’insieme dei controlli riguar-
danti:
a)il sottosistema di generazione come definito
nell’Allegato A del decreto legislativo;
b)la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di regolazione della temperatura centrale
e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei
sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
L’art. 7 del D.P.R. 74/2013 stabilisce che le operazio-
ni di Controllo ed eventuale manutenzione dell’im-
pianto devono essere eseguite:
1.conformemente alle prescrizioni e con la periodi-
cità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e
la manutenzione rese disponibili dall’impresa in-
stallatrice dell’impianto ai sensi della normativa
vigente,
2.in mancanza delle indicazioni di cui al punto 1
conformemente alle prescrizioni e con la perio-
dicità contenute nelle istruzioni tecniche relative
allo specifico modello di apparecchio o di disposi-
tivo facente parte dell’impianto termico elaborate
dal fabbricante ai sensi della normativa vigente e
per le restanti parti dell’impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non siano di-
sponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante,
secondo le prescrizioni e con la periodicità previ-
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