InformaImpresa 02 - 2014 - page 11

bienti, compresi gli impianti individuali di riscalda-
mento.
Le
stufe e i caminetti
sono assimilati agli im-
pianti termici quando la somma delle potenze nomi-
nali per unità abitativa è maggiore di 5 kW.
Viene trasferita nel nuovo decreto la norma relativa
alle temperature massime degli ambienti nelle uni-
tà immobiliari e ai limiti di esercizio degli impianti,
prima contenuta nel Dpr 412/93.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manuten-
zione degli impianti termici nonché il rispetto di
tutte le leggi in materia gravano sul
“responsabile
dell’impianto”,
cioè sul proprietario, chi occupa l’unità
immobiliare dove questo si trova, oppure è l’ammini-
stratore nel caso di impianti condominiali.
Il soggetto responsabile deve mantenere in eserci-
zio l’impianto e provvedere affinché siano eseguite
le operazioni di controllo e di manutenzione secon-
do quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è
passibile di una sanzione amministrativa non infe-
riore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Può essere nominato un “Terzo Responsabile”, ma
qui cambiano un po’ le regole rispetto al passato.
La delega al terzo responsabile non è consentita
nel caso di singole unità immobiliari residenziali in
cui il generatore o i generatori non siano installati
in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di
impianti non conformi non si può fare la delega sal-
vo che nell’atto di delega sia conferito l’incarico di
procedere alla loro messa a norma. (nota: comunica-
re termine lavori entro cinque giorni lavorativi).
In caso di interventi va usata la forma scritta e c’è
l’obbligo di risposta entro 10 giorni. In caso contra-
rio decade la delega.
Il terzo responsabile deve comunicare alla Regione
o l’organismo delegato entro 10 gg la delega, men-
tre entro 2 gg la revoca, rinuncia o i cambi di titola-
rità impianto.
Gli impianti avranno il Libretto di impianto per la
climatizzazione. La norma dice inoltre che i model-
li del libretti di impianto e dei rapporti di efficienza
energetica verranno redatti con decreto entro il 1°
luglio 2013, anche se ad oggi nulla ancora si vede.
Il Responsabile, chiunque esso sia, deve mantenere
aggiornato il “Libretto di impianto per la climatiz-
zazione”.
MANUTENZIONE E CONTROLLO
DEL RENDIMENTO ENERGETICO
Manutenzione impianto - DPR 74/2013 (art. 7)
Il DPR 74/2013 chiarisce che la
manutenzione dell’
impianto
(art. 7) e il
controllo del rendimento ener-
getico
(art. 8) sono due operazioni diverse e distinte
con tempistiche che non coincidono e sono entram-
be obbligatorie.
Nel DPR 74/2013 inoltre viene esplicitato che le
operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
(ordinaria) dell’impianto devono essere eseguite da
ditte abilitate ex Dm n. 37/2008.
La periodicità degli interventi di controllo sono quel-
le indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manu-
tenzione rilasciate dall’installatore (INSTALLATORE).
Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgo-
no le prescrizioni e periodicità indicate nelle istru-
zioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE). In ultima,
se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono
le prescrizioni e periodicità indicate nelle normative
UNI (NORMA: per le caldaie UNI 10435 o 10436).
Gli installatori e i manutentori devono comunque di-
chiarare esplicitamente in forma scritta le operazioni
di controllo e manutenzione e la frequenza di queste
operazioni.
Controllo dell’efficienza energetica e tempistiche
degli impianti termici - DPR 74/2013 (art. 8 e al-
legato A)
Le operazioni di controllo dell’efficienza energetica
comprendono il controllo del sottosistema di gene-
razione; la verifica della presenza e della funzionali-
tà dei sistemi di regolazione della temperatura cen-
trale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifi-
ca della presenza e della funzionalità dei sistemi di
trattamento dell’acqua, dove previsti. Questi andran-
no svolti secondo i rispettivi rapporti di controllo di
efficienza energetica (indicati all’allegato A).
Questi controlli andranno svolti in occasione degli
interventi di manutenzione di cui all’articolo 7, con
le tempistiche minime di cui all’allegato A. Inoltre
i controlli andranno svolti in occasione della prima
messa in esercizio dell’impianto, sostituzione del
generatore e nel caso di interventi che modifichino
l’efficienza energetica.
Allegato A
Tipologia
Impianto Alimentazione
Potenza
termica
(kW)
Cadenza
controlli
di efficienza
energetica
(anni)
Impianti
con
generatore
di calore
a fiamma
Generatori
alimentati
a combustibile
liquida o solido
10<P<100 2
P>=100 1
Generatori
alimentati a gas,
metano o GPL
<P<100 4
P>=100 2
Impianti
con
macchine
frigorifere/
pompe
di calore
Macchine frigori-
fere e/o pompe di
calore a compres-
sione di vapore
ad azionamento
elettrico e
12<P<100 4
Macchine frigori-
fere e/o pompe di
calore ad assorbi-
mento a fiamma
diretta
P>=100 2
Pompe di calore
a compressione
di vapore aziona-
te da motore en-
dotermico
P>=12 4
Pompe di calore
ad assorbimento
alimentate con
energia termica
P>=12 2
Impianti
alimentati da
teleriscalda-
mento
Sottostazione di
scambio termico
da rete a utenza
P>10
4
Impianti
cogenerativi
Microcogenera-
zione
Pel <50 4
Unità cogenerative Pel>=50 2
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