InformaImpresa 02 - 2014 - page 10

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InformaImpresa
Venerdì
24
gennaio
2014
presenti nella grande distribuzione.
Dal mese di gennaio 2014, lo Spisal n. 6 di Vicenza,
avvierà specifiche ispezioni in materia di sicurezza
e salute sul lavoro presso le imprese del comparto
della lavorazione della carne. Lo Spisal si è orientato
in particolare alla verifica delle imprese che effet-
tuano la produzione di salumi ed insaccati e della
macelleria la dettaglio, intese come piccoli esercizi
e anche come settore merceologico della grande di-
stribuzione.
Al fine di permettere alle imprese di verificare al me-
glio la propria situazione in materia di sicurezza e
salute sul lavoro, lo Spisal ha predisposto uno spe-
cifico manuale (allegato on line) relativo alle secon-
de lavorazioni della carne, escludendo quindi la fase
della macellazione che presenta caratteristiche e ri-
schi differenti. Le lavorazioni prese in considerazio-
ne riguardano i prodotti di origine suina e bovina.
Il manuale in particolare esamina i principali rischi
legati alle strutture edilizie, alle attrezzature, alle
macchine, agli impianti e ai prodotti utilizzati.
I datori di lavoro potranno utilizzare il manuale per
identificare l’esistenza in azienda dei requisiti di sa-
lute e sicurezza che saranno oggetto di verifica da
parte degli operatori SPISAL in occasione degli in-
terventi ispettivi programmati nel comparto.
Il documento è composto dalle seguenti sezioni:
- l’impianto organizzativo e gestionale della salute
e sicurezza del lavoro
- la sicurezza dei lavoratori
- la salute dei lavoratori
Nell’ultima pagina sono riportati i documenti di cui
deve essere in possesso l’azienda in relazione ai ri-
schi presenti e valutati.
Le aziende che necessitano di assistenza per verifi-
care la propria posizione e per la predisposizione di
quanto previsto dalla normativa in materia di sicu-
rezza e salute sul lavoro possono contattare il setto-
re sicurezza della Confartigianato di Vicenza.
Per approfondimenti consultare il file:
- Manuale lavorazione carni - Spisal n. 6 Vicenza
alla notizia 1271 su
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SISTEMI E CATEGORIE
2 Alimentazione. Legge Regione Veneto sul
Pane.
Pubblicata la legge regionale n. 36 “Disposizioni in
materia di produzione e vendita di pane”
Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la
legge regionale n. 36 “Disposizioni in materia di pro-
duzione e vendita di pane”, pubblicata nel BUR n.
115 del 27 dicembre 2013 (allegato on line).
La norma recepisce le indicazioni e proposte in me-
rito alla necessità di
tutelare il prodotto artigiana-
le di qualità
, mettendo nelle condizioni il consuma-
tore di riconoscerlo rispetto al pane congelato o di
provenienza estera. In alcune parti la legge
non è
attualmente operativa
perché necessita di ulteriore
provvedimento della Giunta Regionale. I principali
contenuti della norma riguardano i seguenti ambiti:
-
definizione di pane:
l’articolo 2 introduce la pos-
sibilità di definire “pane fresco” unicamente il pro-
dotto lavorato e venduto nella stessa giornata
in cui è stato completato il processo produttivo,
escludendo la possibilità di congelamento dell’im-
pasto.
-
responsabile dell’attività produttiva:
l’articolo 5
prevede che per ogni impresa di panificazione sia
previsto un “responsabile dell’attività produttiva”
(nella persona del titolare, di un socio e di un di-
pendente) che garantisca il rispetto delle regole
produttive, delle norme igienico sanitarie e l’uti-
lizzo di materie prime conformi alle vigenti leggi.
Tale figura dovrà frequentare un apposito percorso
formativo, che sarà definito nei contenuti e nel-
la durata con un’altra delibera della Giunta Regio-
nale. Sono esentati da questo obbligo formativo
coloro che esercitano l’attività da almeno 3 anni
(ved. comma 3 articolo 5).
-
Forno di Qualità:
l’articolo 6 introduce questa qua-
lifica, che sarà disciplinata con apposita delibera
da parte della Giunta Regionale, da attribuire ai
forni che rispondano a determinati requisiti, in
modo da poter garantire il consumatore sul rispet-
to di qualità e tipicità delle produzioni.
-
Registro regionale delle specialità da forno tipiche
della tradizione del Veneto:
l’articolo 7 prevede la
creazione di un registro regionale in cui verranno
inserite le produzioni tipiche e tradizionali della
panificazione veneta al fine di promuoverle e tu-
telarle.
L’unico obbligo effettivamente cogente, per le im-
prese che già esercitano l’attività, è quello previsto
dall’art. 10 comma 1: comunicazione allo Sportel-
lo Unico delle attività Produttive del nominativo del
responsabile del panificio.
Tale comunicazione va effettuata entro l’11 aprile
2014.
Per tale adempimento, da fare esclusivamente in
via telematica al SUAP, sono a disposizione i nostri
“Punto Impresa” nelle sedi Mandamentali di Confar-
tigianato.
Per approfondimenti consultare il file:
Download legge pane 36-2013.pdf
alla notizia 1277 su
SISTEMI E CATEGORIE
3 Casa. Termoidraulici e altri Installatori. DPR
74/2013: manutenzione e controllo degli
impianti termici.
Regolamento in materia di esercizio, conduzione e con-
trollo degli impianti termici per la climatizzazione in-
vernale ed estiva DPR 74/2013.
Il Dpr 74/2013, ha concluso il recepimento della
direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti
“l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione
e l’ispezione”
degli impianti termici degli edifici, ed
in particolare estendendole anche ad altre tipologie
(come ad esempio i condizionatori d’aria) dopo l’av-
vio da parte della commissione europea di una pro-
cedura di infrazione a nostro carico con richiesta di
condanna alla Corte di giustizia europea.
La normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005
che con il DL 63/2013 è stato grandemente modi-
ficato, riscrivendo tra l’altro la definizione degli im-
pianti termici.
Questi sono gli
impianti tecnologici destinati ai ser-
vizi di climatizzazione invernale o estiva degli am-
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
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