InformaImpresa 02 - 2014 - page 3

AVVISI DI APPALTI - GARE PUBBLICHE
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Gare e Appalti Internazionali: gennaio
2014. Opportunità per le PMI vicentine sui
mercati esteri.
E’ disponibile l’aggiornamento del mese di gennaio dei
bandi di gara e appalti pubblici internazionali.
Le aziende che intendano ricevere maggiori detta-
gli in merito, sono pregate di compilare il modulo
di interesse allegato on line e inviarlo via fax allo
0444.392497 o via mail a:
v.cibrario@confartigia-
natovicenza.it
L’Ufficio Estero è a disposizione per ulteriori dettagli
e/o chiarimenti.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download gare 1_2014.pdf
- Download Manifestazione interesse_gare-1.pdf
alla notizia 1276 su
• • •
CONTRATTUALE
10 Nuove disposizioni sanzionatorie per
lavoro sommerso/irregolare: Decreto Legge
145/2013.
Aumentate le sanzioni.
Il Decreto Legge 145/13, entrato in vigore il
24/12/2013 ed in attesa di conversione, tra le altre
disposizioni è intervenuto a rivedere l’importo delle
somme aggiuntive per la revoca del provvedimento
di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro
irregolare o gravi e reiterate violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (aumento del 30%), delle
sanzioni previste per il lavoro sommerso ed irregolare
(aumento del 30%) e per le violazioni in materia di
orario di lavoro (sanzioni decuplicate).
Con lettera circolare il Ministero del Lavoro specifica
che, per quanto riguarda le somme aggiuntive per
revoca della sospensione dell’attività di impresa,
le nuove disposizioni si applicano per le richieste
effettuate dal 24 dicembre 2013 anche se riferite a
condotte poste in essere prima di tale data.
Invece in tema di sanzioni per lavoro sommerso
o irregolare o violazioni dell’orario di lavoro, se le
violazioni sono state poste in essere prima del 24
dicembre 2013, si applica la previgente disciplina
(compresa la fattispecie della diffida); altrimenti, se
sono state poste in essere dal 24 dicembre 2013, il
verbale sarà notificato dopo la conversione in legge
del DL145/2013, per poter commisurare con certezza
gli importi sanzionatori.
MAXISANZIONE PER LAVORO SOMMERSO
E IRREGOLARE
- Lavoro sommerso (“in nero” e mai regolarizzato):
da € 1.950 a € 15.600
per ciascun lavoratore
più
€ 195
per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- Lavoro irregolare(“in nero”, poi regolarizzato):
da € 1.300 a € 10.400
per ciascun lavoratore
più
€ 39
per ciascuna giornata di lavoro irregolare
La maxisanzione così ridefinita dal DL 145/2013 non
può essere oggetto di diffida amministrativa, per cui
il datore di lavoro non potrà accedere al pagamento
della sanzione minima a fronte di un’immediata
regolarizzazione. Sarà possibile invece, qualora si
effettui il pagamento entro il termine, accedere alla
sanzione ridotta (doppio del minimo o 1/3 del mas-
simo:
gli importi diventano pertanto rispettivamente
di € 3.900 più € 65 di maggiorazione giornaliera per
il lavoro sommerso, e di € 2.600 più € 13 giornalieri
per il lavoro irregolare).
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
Le nuove somme aggiuntive da versare per la richiesta
della revoca della sospensione dell’attività per lavoro
irregolare o per gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono:
- € 1.950 se la sospensione è derivata da lavoro
irregolare;
- € 3.250 se la sospensione è derivata da gravi e
reiterate violazioni.
Ricordiamo che, oltre al pagamento delle suddette
somme aggiuntive, le altre condizioni da soddisfare
per richiedere la revoca della sospensione sono:
- Regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla
documentazione obbligatoria (intendendosi non
solo i meri adempimenti amministrativi di comuni-
cazione dell’assunzione, registrazione sul LUL ecc…,
ma anche rispetto della normativa sulla sicurezza,
sorveglianza sanitaria se prevista….)
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle
ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina
in materia della tutela della salute e della sicurezza
del lavoro.
SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA
DI ORARIO DI LAVORO
Per le fattispecie riguardanti:
- superamento del limite massimo dell’orario setti-
manale medio (48 ore)
- mancata concessione del riposo settimanale
(24 ore
di riposo consecutivo ogni 7giorni, da cumulare col
riposo giornaliero, computabili come media in un
periodo non superiore a 14 giorni)
le nuove sanzioni prevedono:
-
Da € 1.000 a € 7.500
fino a 5 lavoratori anche per
un solo periodo di riferimento, o fino a due periodi
di riferimento anche per un solo lavoratore;
-
Da € 4.000 a € 15.000
da sei a dieci lavoratori
anche per un solo periodo di riferimento, o da tre
a quattro periodi di riferimento anche per un solo
lavoratore;
-
Da € 10.000 a € 50.000
da 11 lavoratori in su
anche per un solo periodo di riferimento, o da cin-
que periodi di riferimento in su anche per un solo
lavoratore.
Invece per la seguente fattispecie, le sanzioni sono
così determinate:
Mancata concessione del riposo giornaliero
(11 ore
di riposo consecutivo ogni 24)
- Da € 500 a € 1.500 fino a 5 lavoratori anche per
un solo periodo di riferimento, o fino a due periodi
di riferimento anche per un solo lavoratore;
- Da € 3.000 a € 10.000 da sei a dieci lavoratori
anche per un solo periodo di riferimento, o da tre
a quattro periodi di riferimento anche per un solo
lavoratore;
- Da € 9.000 a € 15.000 da 11 lavoratori in su an-
che per un solo periodo di riferimento, o da cinque
periodi di riferimento in su anche per un solo la-
voratore.
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