InformaImpresa 02 - 2014 - page 15

sa del perdurare delle verifiche cartacee.
Per consentire alle stazioni appaltanti e alle impre-
se di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità
di verifica dei requisiti, l’entrata in vigore dell’AV-
CPass, previsto dall’art. 6-bis, comma 1, del Codice
dei Contratti (Dlgs 12 aprile 2006, n. 163), era slit-
tata di 12 mesi, con la possibilità dal 1° gennaio
2013 al 1°gennaio 2014 di utilizzare anche le pre-
vigenti modalità di verifica. Le nuove disposizioni
che dispongono che l’intera documentazione com-
provante il possesso dei requisiti di carattere gene-
rale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione ai bandi di gara pubblici ven-
ga acquisita esclusivamente attraverso la
Banca Dati
nazionale dei contratti pubblici,
non comminano al-
cuna sanzione per le stazioni inadempienti renden-
do sempre più concreta la previsione di stallo del
mercato.
Rendendosi interprete delle criticità espresse in tale
direzione delle piccole e medie imprese dell’edili-
zia che lavorano con le pubbliche amministrazioni,
ANAEPA-Confartigianato Edilizia
, assieme alla Con-
federazione, ha definito un emendamento al DL Mil-
leProroghe, proposto come
RETE IMPRESE ITALIA
,
volto a posticipare al
1° gennaio 2015
i termini per
l’adozione degli adempimenti connessi alla introdu-
zione dell’AVCPASS: il periodo di proroga consen-
tirebbe un ripensamento delle stesse modalità di
funzionamento, da parte dell’Autorità per la Vigilan-
za sui Contratti Pubblici attraverso una applicazio-
ne modulare dell’obbligo dell’utilizzo del ACVPass, e
al contempo darebbe più tempo al mercato di ade-
guarsi e di fare una corretta e precisa informazione
a riguardo.
SISTEMI E CATEGORIE
6 Regolamento Contratti Pubblici: stop al
DPR del 30 ottobre 2013.
Rinviato di sei mesi il Decreto che elimina l’obbligo di
subappalto per i lavori specialistici.
La misura, contenuta nel
Decreto MilleProroghe 2
(Dl 151/2013), accoglie una richiesta fortemente so-
stenuta da
ANAEPA-Confartigianato Edilizia
e dalle
altre associazioni di categoria relativa alla sospen-
sione degli effetti del DPR del 30 ottobre 2013 che,
recependo il parere del Consiglio di Stato n. 3014
del 26 giugno 2013, ha abrogato le norme del Re-
golamento Appalti (DPR 207/2010) che imponeva-
no alle imprese generali di subappaltare lavori alle
imprese specialistiche in mancanza di specifica qua-
lificazione (articoli 109 e 107).
La prevista abrogazione degli articoli 107 e 109 del
Regolamento Appalti comporterebbe lo stravolgi-
mento dell’intero sistema di qualificazione, a disca-
pito delle imprese specialistiche che verrebbero pe-
nalizzate. Pertanto,
Confartigianato Imprese
aveva
inoltrato al Ministrero delle Infrastrutture la richie-
sta di una proroga per arrivare ad una migliore de-
finizione possibile dei meccanismi di qualificazione
attraverso il coinvolgimento delle parti interessate.
Ora il Dl 151/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficia-
le n. 304 del 30-12-2013, al comma 9 dell’articolo
3, interviene sospendendo il decreto del Presidente
della Repubblica: “Entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, sono adottate,
secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
disposizioni regolamentari sostitutive delle disposi-
zioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma
2, del regolamento di cui al decreto dei Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate
dal decreto dei Presidente della Repubblica 30 otto-
bre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 no-
vembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifi-
che all’Allegato A del predetto regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010. Nelle more dell’adozione delle disposizioni
regolamentari sostitutive, continuano a trovare ap-
plicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 set-
tembre 2014, le regole previgenti”.
Con la nuova norma si prevede, quindi, che, in atte-
sa dell’adozione di disposizioni regolamentari sosti-
tutive che dovranno essere emanate entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del Decreto, si applicano an-
cora, in ogni caso non oltre il
30 settembre 2014
,
le regole previgenti all’annullamento disposto dal
DPR e di fatto le imprese generali non possono più
eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche.
Le disposizioni sostitutive saranno formulate da un
Tavolo tecnico di coordinamento delle associazioni
delle imprese specialistiche istituito presso il Mini-
stero delle Infrastrutture, cui parteciperà anche Ana-
epa-Confartigianato Edilizia.
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