InformaImpresa 02 - 2014 - page 12

Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore
che effettua il controllo provvede a redigere e sot-
toscrivere uno specifico Rapporto di controllo di ef-
ficienza energetica.
Una copia del “Rapporto di controllo di efficienza ener-
getica” viene rilasciata al responsabile dell’impianto,
che lo allega al “Libretto di impianto per la climatizza-
zione”; una copia va trasmessa a cura del manutentore
all’indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza
indicata all’Allegato A.
Nel caso in cui il rendimento di combustione fos-
se inferiore ai livelli di cui all’allegato B del DPR
74/2013, deve essere sostituito il generatore entro
180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Le pompe di calore per le quali sia stato rilevato che
i valori dei parametri di efficienza energetica sono
inferiori del 15 per cento rispetto a quelli definiti dal
fabbricante e misurati in fase di collaudo e riporta-
ti sul libretto di impianto, devono essere riportate
alla situazione iniziale.
IL NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITA’
PER I CONTROLLI
Il catasto degli impianti
e le ispezioni sugli impianti termici
Il legislatore ha ritenuto necessario per effettuare
delle ispezioni sui controlli creare un catasto degli
impianti stessi.
Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di con-
dominio, o il terzo responsabile devono
comunica-
re entro 120 giorni all’ente competente in materia
di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le
principali caratteristiche degli impianti
di proprietà
o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successi-
ve modifiche significative.
Le società di distribuzione dei diversi tipi di com-
bustibile, a uso degli impianti termici, comunicano
all’ente competente in materia di controlli sugli im-
pianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze
da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
Le ispezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano su impianti di
climatizza-
zione invernale
di potenza termica utile nominale
non minore di
10 kW
e di climatizzazione estiva di
potenza termica utile nominale non minore di
12
kW.
Per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW
l’accertamento del rapporto di controllo di efficien-
za energetica inviato è ritenuto sostitutivo dell’ispe-
zione.
Le
ispezioni
sono
programmate
dando
priorità agli
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di
controllo di efficienza energetica
, oppure che ab-
biano una anzianità superiore a 15 anni, altrimenti
siano dotati di generatori a combustibile liquido o
solido e infine gli impianti per i quali dai rapporti
di controllo dell’efficienza energetica risulti la non
riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati
nell’Allegato B.
Entro il
31 dicembre 2014
la Regione deve inviare
al Ministero una
relazione sulle ispezioni
dell’ultimo
biennio e la stessa deve essere aggiornata con fre-
quenza biennale.
Cosa fare nel periodo transitorio
Fino a quando non saranno emessi i rapporti di ef-
ficienza energetica, si continueranno ad usare il li-
bretto di impianto e di centrale, insieme agli allegati
F e G del D.lgs. 192/2005.
Pare invece non del tutto chiaro la competenza sui
controlli e si è in attesa di chiarimenti ni sede re-
gionale.
SISTEMI E CATEGORIE
4 Casa. Termoidraulici e altri Installatori.
Primi chiarimenti dalla Regione Veneto sul
DPR 74/2013.
A seguito dell’incontro del 6 dicembre presso la Regio-
ne Veneto relativamente al DPR n. 74/2013 vengono
chiariti alcuni punti della nuova normativa.
Quesiti e osservazioni
Confartigianato Vicenza
e Confartigianato Imprese Veneto
In
corsivo
il parere dell’U.P. Energia della Regione del
Veneto - ing. Alberto Brunetti
1.
Art. 6 comma 5
TERZO RESPONSABILE
- quale so-
no le modalità per informare la Regione? Rimane
deputata l’unità energia? Bisogna utilizzare una pec
o raccomandata? A quale indirizzo si deve fare rife-
rimento?
A Nostro avviso anche le imprese individuali o in ge-
nerale anche le persone non giuridiche possono as-
sumere il ruolo di terzo responsabile (snc, ecc).
R1.:
Dev’essere informato l’ente delegato ai controlli
quindi Provincia o Comune; il D.P.R. prevede l’uso del-
la telematica per l’attivazione del relativo sistema bi-
sogna attendere l’emanazione dei decreti attuativi del
D.P.R. 74/2013; per il momento il Terzo Responsabile
va registrato nell’attuale libretto d’impianto.
In merito alle imprese individuali, che non sono “per-
sone giuridiche”, il Ministero ha già intenzione di inter-
venire a breve in modo da consentire anche queste im-
prese di poter operare come “Terzo Responsabile”.
2.
Art. 8 comma 1
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTI-
VA
- per gli impianti sopra i 12 kW da quando parte
l’obbligo? Dalla emissione del rapporto da parte del
Ministero? E per le nuove installazioni come fare per
gli obblighi di cui all’art. 8 c 3?
R 2.:
L’obbligo della manutenzione e del controllo di
efficienza energetica dell’impianto di climatizzazione
inizia dal quindicesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione nella G.U.R.I del D.P.R. 74/2013, quindi dal 12
luglio 2013 e anche per gli impianti nuovi.
3
. Art. 8 comma 2
RAPPORTI DI CONTROLLO
-in as-
senza dei rapporti di controllo di cui all’ allegato A,
sono da seguire i modelli F e G ( allegati del decreto
legislativo)? Per le potenze il distinguo dei 35 e 100
kw sono rilevanti ed eventualmente in che modo?
R 3.:
In mancanza dei nuovi rapporti non rimane altro
che seguire i modelli F, G; per i nuovi rapporti non rile-
va la potenza, da quanto si evince in All. A al D.P.R.
4.
Art. 8 comma 4
PARTENZA CONTROLLI
- le tempi-
stiche cominciano a far data dagli eventi di cui al c 3.
Nella generalità degli impianti le scadenze partono
dall’entrata in vigore del decreto, oppure sono con-
nesse con le tempistiche dell’allegato L del decreto
legislativo? Nel primo caso le tempistiche implica-
no una verifica nell’anno in corso o entro i tempi di
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