Con la Risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consente alle imprese di autotrasporto di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per far fronte all’aumento straordinario del costo del gasolio.
L’agevolazione, prevista dall’articolo 3 del Decreto-Legge n. 33/2026 e disciplinata dal Decreto Ministeriale del 23 maggio 2026, è stata introdotta per sostenere le imprese del settore, contribuendo a contenere i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante.
Il beneficio riguarda le imprese che hanno presentato, entro il 20 settembre 2026, l’apposita domanda per il riconoscimento del contributo, calcolato sulla maggiore spesa sostenuta per il gasolio nel periodo marzo-agosto 2026, rispetto al mese di febbraio dello stesso anno.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, per ridurre gli importi dovuti attraverso il modello di pagamento.
Prima di procedere alla compensazione, le imprese beneficiarie devono verificare l’importo effettivamente disponibile nel proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo utilizzabile è quello comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non può essere superato. In caso contrario, il modello F24 sarà scartato.
Si ricorda che il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.
Il nuovo codice tributo 7082
Per consentire l’utilizzo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7082”, da indicare nel modello F24.
In particolare, il codice deve essere riportato nella sezione “Erario”, inserendo l’importo del credito nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato 2026, anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, conformemente a quanto riportato nel Cassetto fiscale.
Qualora si renda necessario restituire, in tutto o in parte, il credito precedentemente utilizzato, il medesimo codice tributo dovrà essere indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Alla luce delle disposizioni introdotte, si invitano le imprese che hanno richiesto l’agevolazione a verificare la presenza del credito nel proprio Cassetto fiscale, così da poter programmare correttamente il suo utilizzo, al fine di evitare lo scarto del modello F24 e di beneficiare dell’agevolazione entro i termini previsti.