Importante premessa
Quanto riportato nel presente articolo è tratto dal Disegno di Legge di Bilancio 2027 (art. 9 comma 2) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2026. Il 30.10.2026 il Presidente della Repubblica, dopo la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato, ha firmato l’autorizzazione alla presentazione alle Camere del Ddl. di bilancio 2027.L’iter parlamentare per la sua approvazione inizierà il 3 novembre 2026.
Fino all’approvazione definitiva quanto riportato è da considerarsi “provvisorio” e suscettibile di modifiche.
Come accennato in premessa, il CdM del 28.10.2026 ha approvato il Disegno di Legge di Bilancio 2027, confermando il già ipotizzato innalzamento a 100.000 euro del tetto di ricavi o compensi entro i quali sarà possibile beneficiare dell’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove attività).
Ad essere modificato è anche il quadro dell’uscita immediata in corso d’anno e, su entrambi i fronti, viene introdotto un doppio binario Iva/redditi. Infatti, al fine di superare lo scoglio della normativa comunitaria Iva (direttiva UE 2020/285), che impone il limite massimo di 85.000 euro per concedere la franchigia, sotto il profilo Iva la soglia resta quella consentita nel panorama europeo, ovvero 85.000 euro, al superamento della quale il contribuente sarà tenuto ad applicare Iva dall’anno successivo, anche se potenzialmente può continuare ad applicare il regime forfetario sotto il profilo reddituale, sempre che non entrino in gioco le nuove cause di uscita immediata.
Esempio:
un contribuente che nel corso dell’anno (2026) incassa 90.000 euro calcolerà l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sull’intero ammontare sia per l’anno in corso sia per quello successivo; ai fini Iva, invece, continuerà a emettere fatture in regime di non assoggettamento per tutto l’anno in corso, ma sarà tenuto ad applicare l’Iva ordinaria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Oltre a modificare la soglia di permanenza nel regime, la manovra necessariamente ridefinisce i limiti al superamento dei quali scatta la decadenza immediata dal regime.
Sotto questo aspetto, ora, le soglie da monitorare saranno due:
- ai fini Iva: qualora i ricavi o i compensi percepiti nell’anno superino i 100.000 euro, il contribuente perderà immediatamente lo status di contribuente “non Iva”, con l’obbligo di applicare l’Iva ordinaria a partire dall’incasso che determina lo sforamento e su tutte le operazioni successive;
- ai fini delle imposte dirette: la perdita del regime, con assoggettamento dell’intero reddito di esercizio a Irpef ordinaria, scatterà solo al superamento di 115.000 euro di ricavi o compensi.
Si viene così a creare una fascia intermedia tra 100.001 e 115.000 euro: il contribuente che si colloca in questo intervallo subisce l’uscita immediata ai fini Iva nel corso dell’anno, ma mantiene l’imposta sostitutiva sui redditi per l’anno in corso, passando all’Irpef ordinaria solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per la gestione operativa del passaggio al regime ordinario Iva al superamento dei 100.000 euro di incassi in corso d’anno, restano pienamente validi e applicabili i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 32/E del 5.12.2023. Quando il contribuente supera la soglia dei 100.000 euro, scatta l’obbligo di addebito dell’Iva in rivalsa a partire dall’incasso che determina lo sforamento. Qualora la fattura relativa a tale specifico incasso sia stata emessa in precedenza in regime di franchigia, il contribuente dovrà integrarla addebitando l’Iva in rivalsa tramite apposita nota di variazione in aumento (art. 26 D.P.R. n. 633/1972).
Le altre fatture emesse antecedentemente in regime forfetario restano invece del tutto escluse dall’Iva. Con il passaggio al regime ordinario scattano, inoltre, gli obblighi di tenuta dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
Contestualmente, si attiva il diritto alla rettifica della detrazione dell’Iva a credito (art. 19-bis2 D.P.R. n. 633/1972) per i beni in magazzino e i servizi non ancora fruiti, nonché per le quote residue dei beni ammortizzabili (nel quinquennio di osservazione) e degli immobili (nel decennio), da indicare in un’unica soluzione nella dichiarazione Iva del periodo d’imposta dello sforamento.