Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Trasporto transfrontaliero dei rifiuti: introdotto e soppresso dopo 22 giorni un nuovo obbligo per le imprese di trasporto

La legge di conversione (con modifiche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 24, introduce un adempimento relativamente al trasporto transfrontaliero di rifiuti, mentre la legge di conversione (con modificazioni) 26/04/2012, n. 44 del decreto legge 02/03/2012, n. 16, sopprime tale adempimento (22 giorni per cambiare idea)

Con la legge 355/2012 era stata introdotto l’obbligo per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale doveva risultare che nella legislazione nazionale non vi erano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea. Dopo 22 giorni con la legge n. 16/2012 tale vincolo è stato soppresso.

 

Articoli di riferimento

Legge di conversione (con modifiche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5 – art. 24, comma 1) – lettera d-bis)

All’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio , devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza”.

 

Legge di conversione (con modificazioni) 26/04/2012, n. 44 del decreto legge 02/03/2012, n. 16 – Allegato (Modificazioni apportate in sede di conversione) – 3-terdecies

“3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo é soppresso".

 

L’articolo aggiornato

Si riporta con la tratteggiatura il comma aggiunto e poi soppresso dopo 22 giorni.

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 194 – Spedizioni transfrontaliere

“1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia degli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.

Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziari di cui a comma 10 del medesimo articolo 212.

Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio , devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (Ce) n. 1013/2006 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del consiglio, del 19/03/2001, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;

5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 03/09/1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (Ce) n. 1013/2006:

a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome;

b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Le Regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (Ce) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, entro il 30/09 di ogni anno, i dati riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basile, ratificata con legge 18/08/1993, n. 340.”

 

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) – Capo 1 (Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento) - Articolo 41 - Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

“1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi aderenti alla Convenzione di Basilea; o

b) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2. In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3. Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42.

4. I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.”

 

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) – Capo 1 (Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento) - Articolo 41 - Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

 

“1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2. Si applicano i seguenti adattamenti:

a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di sessanta giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della Convenzione di Basilea; e

b) nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3. Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a) l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;

b) le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e

d) non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:

a) il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b) è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4), e all'articolo 5;

c) è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6;

d) è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5. Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a) informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b) immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.”

 

Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Titolo V (Importazione nella Comunità da Paesi terzi) – Capo 2 (Importazioni di rifiuti destinati al recupero) - Articolo 41 - Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione Ocse , da paesi aderenti alla Convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

“1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione Ocse ; o

b) altri paesi aderenti alla Convenzione di Basilea; o

c) altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della Convenzione di Basilea; o

d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2. In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.

3. Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42, se pertinenti”

  • Data inserimento: 18.06.12