LA TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI – MODIFICA NORMATIVA
La disposizione in commento modifica la tempistica di tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (plusvalenze realizzate dal 2026).
In sintesi, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.
In particolare viene confermato, come regola generale, che le plusvalenze patrimoniali realizzate, concorrono a formare il reddito imponibile per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.
La norma, poi, introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda o il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
- per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
- in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).
Viene confermato che, la scelta di procedere con la rateizzazione della plusvalenza, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della stessa, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Riassumendo:
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Tipologia del bene |
Anni possesso del bene |
N° rate massimo |
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Fino al 2025 |
Dal 2026 |
Fino al 2025 |
Dal 2026 |
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Bene strumentale |
3 |
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5 |
--- |
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Azienda / ramo d’azienda |
3 |
3 |
5 |
5 |
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Immobilizzazioni finanziarie (no PEX) |
3 |
--- |
5 |
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Confartigianato Imprese valuta negativamente la misura in quanto determina:
- un anticipo nel pagamento delle imposte e, soprattutto per i soggetti Irpef
- un incremento di tassazione collegato alla progressività delle aliquote.

