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Approvo

TRASPORTO PERSONE: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE NUOVA DICHIARAZIONE REQUISITO DI STABILIMENTO

PER CHI NON L'AVESSE GIA' FATTO ENTRO LO SCORSO 13 MAGGIO, il possesso del requisito di stabilimento deve essere dichiarato QUANTO RPIMA POSSIBILE

In questi giorni, i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ci hanno segnalato che, ancor oggi, non tutte le imprese del settore hanno provveduto, entro la scadenza del 13 maggio 2023, a presentare agli Uffici della Motorizzazione Civile di competenza, nel nostro caso Vicenza, la dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento in base alle nuove condizioni previste dall'art. 5 del reg. (CE) n. 1071/2009 come novellato dal regolamento (UE) 1055/2020.

PER CHI NON L'AVESSE GIA' FATTO ENTRO LO SCORSO 13 MAGGIO, il possesso del requisito di stabilimento deve essere dichiarato QUANTO RPIMA POSSIBILE mediante lo specifico modello 1-bis che inviamo in allegato.

Tra le dichiarazioni da rendere, si evidenzia – anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute - che il modello richiede:

• l'indicazione della disponibilità - a titolo di proprietà, usufrutto, leasing o in base a contratto di locazione o comodato (di questi ultimi due vanno riportati gli estremi della registrazione e va indicata la relativa data di decorrenza) – di locali ad uso ufficio e la relativa ubicazione. In alternativa, l'impresa di trasporto può dichiarare la disponibilità di tali locali presso:
- la residenza anagrafica italiana del titolare, in caso di imprese individuali;
- la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante (eleggendo ivi il domicilio), in caso di società di persone;
- presso la residenza anagrafica italiana dell'amministratore (ivi eleggendo il domicilio), laddove questi sia anche l'unico socio, in caso di società a responsabilità limitata unipersonali.;

• l'indicazione del luogo dove, in alternativa alla conservazione presso i locali dell'impresa, sono eventualmente domiciliati e fatti conservare i documenti aziendali. Si tratta, in particolare, dei documenti indicati dall'art. 2, co. 2, lett. a) – e) del DD 25 gennaio 2012, vale a dire: "a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente; b) i documenti fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori); c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico; d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale; e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l'originale della licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario".
Si rammenta che, in base a quanto previsto dal DD 25 gennaio 2012 se la documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale di cui alle predette lett. a), b) e c), è conservata presso un terzo domiciliatario va riportata l'individuazione del domiciliatario con indicazione della documentazione dallo stesso conservata. Le note al modello precisano altresì che va indicato, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale. Anche la documentazione relativa ai conducenti ed al trasporto, di cui alle lett. d) ed e), come evidenziato anche dalle note al modello, può essere conservata al di fuori dei locali dell'impresa, in particolare presso un'associazione nazionale o provinciale di categoria dell'autotrasporto ovvero presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

• la dichiarazione di gestire in modo efficace e continuativo le attività commerciali e amministrative nei locali dell'impresa e le operazioni di trasporto utilizzando i veicoli in disponibilità (a titolo di proprietà o altro titolo consentito dalla normativa nazionale) "con le attrezzature tecniche appropriate situate nello Stato membro di stabilimento". Non è più richiesta, in ragione delle modifiche introdotte dal reg. (UE) 1055/2020, la dichiarazione relativa alla disponibilità di un'officina interna/esterna.

• la dichiarazione "di avere intenzione di immettere in circolazione n. autoveicoli per
l'esercizio della professione di trasportatore su strada posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo consentito dalla normativa nazionale". Per le imprese già autorizzate, nonostante la formulazione testuale del modello, si ritiene opportuno indicare il numero di autobus già immessi in circolazione;

• il duplice impegno ad organizzare l'attività in modo da garantire che i "veicoli, utilizzati nel trasporto internazionale, ritornino ad una delle sedi di attività localizzate nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza" e che "il volume delle operazioni di trasporto concretamente effettuate sia proporzionato al numero dei veicoli a disposizione e di conducenti utilizzati".

Si rammenta, infine, che la dichiarazione deve essere presentata in esenzione da imposta di bollo, salvo che l'impresa non chieda contestualmente, barrando l'apposita casella, il rilascio del certificato attestante l'iscrizione al REN (cfr. risposta a interpello Agenzia Entrate n. 178 del 31 gennaio u.s.) e che ogni eventuale modifica in merito a quanto dichiarato deve essere comunicata entro 30 giorni allo stesso Ufficio della Motorizzazione Civile secondo quanto previsto dall'art.2, co. 6 del DD 25 gennaio 2012.


Allegato

  • Data inserimento: 12.06.23