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Approvo

Studi di settore: applicazione del meccanismo premiale per il 2016

Emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia con i medesimi criteri di accesso al regime degli scorsi anni: è leggermente diminuita la platea a causa dell’accorpamento di alcuni studi avvenuto per il p.i. 2016.

Sono 155 gli studi di settore ammessi al regime che coinvolgono complessivamente oltre 2.100.000 contribuenti di cui circa 530.000 (oltre il 24%) dovrebbero accedere al premiale

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 99553 del 23 maggio 2017 regola l’accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2016.

Accedono al regime premiale i contribuenti congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi.

L’accesso avviene se:

  1.  la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
  2.  nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
  3.  la congruità e la coerenza sussiste per tutti gli studi di settore applicabili;
  4.  hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.

La fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:

  • dell’assegnazione ai cluster;
  • del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
  • del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;Il regime premiale interessa, per il periodo di imposta 2016, i soggetti che applicano gli studi di settore relativi alle attività di impresa per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

A) quattro tipologie di indicatori di coerenza economica, di seguito specificati:

  • rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
  • efficienza e produttività del fattore lavoro;
  • efficienza e produttività del fattore capitale;
  • efficienza di gestione delle scorte;
  • redditività;
  • struttura;

B) Tre diverse tipologie di indicatori tra quelli sopra segnalati e che contemporaneamente presentano l’indicatore “indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Si ricorda che la norma (commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) prevede che nei confronti dei soggetti che si presentano congrui, normali e coerenti agli studi di settore:

  • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, co.1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973, e art. 54, co. 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
  • sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co. 1 D.P.R. n. 600/1973, e art. 57, co. 1 D.P.R. n. 633/1972). Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 D.P.R. n. 600/1973) è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
  • Data inserimento: 05.06.17