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Approvo

Semplificazioni in materia di responsabilità solidale negli appalti

E’ stata eliminata la responsabilità solidale dell’appaltatore relativamente al versamento delle ritenute fiscali negli appalti.

Il decreto sulle semplificazioni fiscali reca importanti novità in merito al regime di responsabilità solidale negli appalti per ciò che attiene il versamento delle ritenute fiscali sul reddito di lavoro dipendente.

Ricordiamo che sino ad oggi il regime era quello disciplinato dall’art. 35, comma 28, del D.Lgs. 223/06, convertito nella legge 248/06 (c.d. Decreto Bersani), successivamente modificato dall’art. 50 del D.L 69/2013 (Decreto del Fare) secondo il quale, “in caso di appalto di opere o di servizi l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”. Tale regime di solidarietà, fino alla riforma del 2013 che l’ha cancellato, era inoltre esteso anche al versamento dell’IVA.

Per evitare il regime di responsabilità solidale, l’appaltatore doveva procedere alla verifica del rispetto degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali da parte del subappaltatore; tale verifica poteva avvenire direttamente acquisendo dall’appaltatore la documentazione/attestazione di versamento, oppure attraverso l’asseverazione di uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità (o di un CAF), oppure attraverso un’autocertificazione rilasciata dall’appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente il periodo nel quale le ritenute sul reddito di lavoro dipendente sono state effettuate.

Va rilevato sul punto che, per quanto riguarda la figura del committente, pur non avendo una responsabilità solidale “diretta”, egli deve provvedere  al pagamento del corrispettivo solo previa verifica che gli adempimenti fiscali scaduti siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore, in mancanza è prevista a carico dello stesso una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000.

 

In relazione a quanto sopra, l’art. 28 del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali approvato, prevede espressamente la soppressione dei commi da 28 a 28 ter del citato art. 35, pertanto viene meno il regime di responsabilità solidale dell’appaltatore per il mancato versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente da parte del subappaltatore.

Quanto all’entrata in vigore della norma, si è in attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, va rilevato comunque che la stessa non avrà effetto retroattivo, quindi il regime di solidarietà continuerà ad essere applicato per i periodi pregressi fino all’entrata in vigore della norma.

  • Data inserimento: 07.11.14