Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo
  • Home

Sanzioni amministrative pecuniarie per gli scarichi: la Regione del Veneto delega le provincie e i comuni per la loro applicazione

Pubblicata nel bollettino della regione del Veneto n. 24/02/2012, n. 11, la legge regionale del 24/02/2011, n. 11: “Modifiche alla legge regionale 16/04/1985, n. 33 – Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni”

La legge regionale interviene per modificare gli articoli 5 (competenze della provincia) e 65 (sanzioni amministrative) della legge regionale 33/1985, inoltre nella medesima legge, si aggiunge l’articolo 65 quater (sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e della acque reflue aziendali di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.lgs 152/2006).

Di particolare interesse è la modifica apportata all’articolo 65 (comma 1) della legge regionale n. 33/1985, che individua nella provincia il soggetto che applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 133 del Dlgs 152/2006, mentre nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il soggetto che applica le sanzioni è il comune.

 

Di seguito i due articoli di riferimento relative alle sanzioni applicabili dalla provincia

Legge regionale 16/04/1985, n. 33 - Art. 65 bis - Sanzioni amministrative previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

“1. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore del servizio di fognatura, il comune.

1 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo 7948 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore del ciclo dell’acqua.

1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge regionale di attuazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione della finanza pubblica”.

1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative sanzioni.”

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 133 – sanzioni amministrative

“1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2:

b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.”

  • Data inserimento: 07.07.12
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 623