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Mancato versamento alla gestione separata delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei committenti

L’INPS precisa che il committente che omette di versare alla gestione separata le ritenute previdenziali e assistenziali è passibile di sanzione penale.

Con la circolare 71/2011 del 4 maggio u.s., l’INPS fornisce dei chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 39 della legge 183/2010 (Collegato al Lavoro), che disciplina le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’istituto, in particolare, evidenzia come l’omesso versamento delle citate ritenute costituisce illecito penale ai sensi dell’art. 2 della legge 638/1983, con la conseguenza che il trasgressore (nello specifico il committente) è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,91. Il trasgressore può evitare la sanzione qualora provveda al versamento delle ritenute entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Per quanto concerne il campo di applicazione del citato art. 39 della legge 183/2010, l’INPS chiarisce che la norma si applica con riferimento alle categorie di rapporto di collaborazione individuate ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR; oltre ai rapporti di collaborazione a progetto, sono pertanto ricomprese nella fattispecie le omissioni operate dal committente in relazione ai titolari di collaborazione coordinate e continuative, tra cui i collaboratori di prestazioni occasionali di durata non superiore a 30 giorni e a 5.000 euro di compenso in riferimento ad ogni singolo committente, i collaboratori che fruiscono della pensione di vecchiaia, i professionisti iscritti negli albi professionali, i componenti di collegi e commissioni e degli organi di amministrazione e controllo di società.

Per quanto concerne l’entrata in vigore delle disposizioni citate, considerato che la legge 183/2010 è entrata in vigore il 24 novembre 2010, la disciplina contenuta nell’art. 39 di applica a partire dalle denunce EMens con competenza novembre 2010, in scadenza il 16 dicembre 2010.

  • Data inserimento: 24.05.11